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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23954/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa di numerosi medici specializzandi di ottenere una maggiore remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione medica. La Corte d'appello aveva riconosciuto a loro favore il diritto alla rideterminazione triennale, al 1 gennaio 1995, della borsa di studio prevista dalla legge n. 257/1991, secondo il parametro del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto per il personale medico dipendente del SSN, oltre interessi; aveva invece rigettato la domanda di applicazione del trattamento economico e previdenziale introdotto dal d.lgs. n. 368/1999. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso principale con tre motivi: violazione di varie norme che avevano congelato gli adeguamenti delle borse di studio, errata affermazione della sopravvenuta inesistenza di giudicato su alcune posizioni, e nullità della motivazione per apparenza. Due gruppi di medici hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale: un primo gruppo ha sostenuto che la remunerazione dovesse essere ancora più elevata in base alla disciplina europea e al principio di adeguatezza, mentre un secondo gruppo ha chiesto la rivalutazione monetaria sugli importi riconosciuti a titolo risarcitorio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale del primo gruppo di medici per contrasto con un orientamento consolidato; ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale del secondo gruppo; ha accolto il primo motivo del ricorso principale della Presidenza del Consiglio, ritenendo erroneo il riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio, perché varie leggi avevano legittimamente congelato gli adeguamenti e il regime del d.lgs. n. 368/1999 non si applicava ai medici iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente l'appello dei medici contro la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo; ha rigettato il ricorso incidentale di Francesco Marchese e Alessia Cipolloni; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Carlo Altomare e altri; ha cassato la sentenza d'appello limitatamente al capo impugnato e, decidendo nel merito, ha rigettato l'appello proposto dai medici contro la sentenza del Tribunale di Roma. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di appello, condannato i ricorrenti incidentali in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonché disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e i motivi non offrono argomenti per mutarne l'orientamento

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    disciplinava la borsa di studio degli specializzandi e il suo adeguamento triennale, ma tali adeguamenti risultano poi congelati da successive leggi

  • artt. 37-42 d.lgs. n. 368/1999

    introducono il nuovo contratto di formazione specialistica e il relativo trattamento economico, applicabile solo agli iscritti dall'anno accademico 2006/2007

  • art. 1, comma 300, l. n. 266/2005

    ha differito l'applicazione del nuovo regime dei medici specializzandi all'anno accademico 2006/2007

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    richiamato quale norma che esclude l'adeguamento triennale della borsa di studio per gli iscritti in determinati anni accademici

  • art. 36, comma 1, l. n. 289/2002

    richiamato quale norma che ha disposto il blocco degli adeguamenti delle borse di studio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso incidentale per omessa pronuncia, ma il motivo è stato assorbito per quanto concerne il ricorso principale e comunque non accolto

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale sul giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale sul giudicato sostanziale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale per dedotta motivazione apparente

  • artt. 1219 e 1224 c.c.

    richiamati nel motivo incidentale sulla rivalutazione monetaria delle somme liquidate

  • art. 96 c.p.c.

    ha fondato la condanna dei ricorrenti incidentali al risarcimento dei danni per lite temeraria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il diritto dei medici specializzandi all'adeguata remunerazione va ricostruito alla luce della successione delle fonti nazionali di recepimento delle direttive europee, senza attribuire al d.lgs. n. 368/1999 efficacia retroattiva per gli iscritti a corsi antecedenti all'anno accademico 2006/2007.
  • Le successive leggi di finanza pubblica possono legittimamente bloccare o congelare gli adeguamenti triennali delle borse di studio previsti dalla disciplina previgente, ove ciò sia già stato ritenuto compatibile con la Costituzione e con il diritto dell'Unione.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento già consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a sollecitarne il mutamento.
  • Il nuovo contratto di formazione specialistica introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 non integra un rapporto di lavoro subordinato né una forma di parasubordinazione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 Cost. come parametro diretto della misura della remunerazione.
  • Se la cassazione accerta l'assenza di ulteriori accertamenti di fatto necessari, può decidere nel merito rigettando l'appello originario.
  • La rivalutazione monetaria delle somme liquidate a titolo risarcitorio non può essere riconosciuta automaticamente se la censura non scardina la decisione di merito sui presupposti giuridici del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLavoro a termine
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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