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Sentenza

Sentenza n. 463/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione D.G. n. 592 del 22.1.2026, con la quale l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura, comprensiva di installazione a perfetta regola d’arte, messa in esercizio, collaudo e servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk per il periodo di garanzia di n. 24 mesi, di n. 4 sistemi di circolazione extracorporea ECMO per trattamenti respiratori a lungo termine con range di applicazione da bassi flussi per la rimozione di Co2 ad alti flussi per il supporto respiratorio e cardiaco (CIG B6909DB796); nonché di tutti i verbali di gara ed in particolare: i. di quelli relativi alle sedute riservate dei 7.7.2025, 10.9.2025, 16.9.2025, 7.10.2025, 29.10.2025 e 1.12.2025, nel corso delle quali la Commissione giudicatrice ha, dapprima, ritenuto l’offerta presentata dalla controinteressata conforme alle caratteristiche di minima prescritte dal Capitolato Speciale, dipoi, espresso il giudizio tecnico-qualitativo delle offerte presentate in gara; ii. di quello relativo alla seduta del 9.12.2025, nel corso della quale sono state aperte le offerte economiche e si è determinata la graduatoria finale della procedura di gara e - di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, conseguente o connesso, anche non cognito; nonché per la condanna dell’Azienda intimata al risarcimento del danno patito dal ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata il 16.03.2026: per l’annullamento della Determinazione D.G. n. 592 del 22.1.2026, nella parte in cui l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, disponendo di recepire e approvare gli esiti della procedura di gara, espletata ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura ed installazione di n. 4 sistemi di circolazione extracorporea “ECMO”, di cui ai verbali delle sedute pubbliche del 10.06.2025 (All. 1), del 14.07.2025 (All. 2) e del 09.12.2025 (All. 3), non ha disposto l’esclusione della ricorrente (doc. 4); d) del verbale di seduta pubblica del 10.06.2025 (doc. 3), nella parte in cui, in esito allo svolgimento delle operazioni di verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa prodotta delle ditte partecipanti, il Seggio di Gara ha ammesso la ricorrente alla gara; e) del Verbale del 14.07.2025 della seduta pubblica di insediamento della Commissione Giudicatrice e apertura delle buste contenenti la documenta-zione tecnica (doc. 3), nella parte in la Commissione Giudicatrice ha accertato la presenza/completezza e regolarità della documentazione prodotta dalla ricorrente; f) di tutti i verbali concernenti la valutazione tecnica dell’offerta della ricorrente, sulla base dei criteri previsti nel Capitolato Tecnico, nelle sedute riservate dei giorni 07.07.2025, 10.09.2025, 16.09.2025, 07.10.2025, 29.10.2025, e 01.12.2025 (doc. 3); g) del Verbale di seduta pubblica del 09.12.2025 (doc. 3) nella parte in cui il Seggio di Gara ha ammesso la ricorrente alla fase successiva di apertura delle buste economiche e ha dato lettura dei prezzi offerti ed inseriti nello spazio telematico “Valore Offerto” dalla predetta ditta, nonché nella parte in cui dà atto della graduatoria di merito attribuendo alla ricorrente un punteggio tecnico di 57,50 (riparametrato in 67,76), un punteggio economico di 30,00 e un punteggio complessivo di 97,76; h) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugna-ti, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.

Giustizia amministrativa202600413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura, installazione, collaudo e manutenzione full risk di quattro sistemi ECMO

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria non fosse conforme ai requisiti minimi del capitolato. In particolare, ha dedotto che il sistema offerto fosse privo di componenti e accessori necessari per rendere possibile e sicuro il trasporto extraospedaliero terrestre, aereo ed elicotteristico, e che la Commissione avesse attribuito un punteggio tecnico incongruo in relazione alla dotazione di accessori per il trasporto, nonostante l'assenza di adeguata dimostrazione nella relazione tecnica. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che la ricorrente fosse priva delle certificazioni minime richieste, con particolare riferimento alla certificazione per il trasporto aereo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il sistema dell'aggiudicataria risultava certificato per tutte le modalità di trasporto richieste e il dispositivo 8860, incluso nell'offerta, consentiva autonomamente il fissaggio alla barella e il trasporto in ambulanza, aereo ed elicottero. Le piastre 8850 e 8880 erano accessori aggiuntivi, utili a semplificare l'aggancio ma non indispensabili, poiché la lex specialis richiedeva l'idoneità e la certificazione al trasporto, senza prescrivere una dotazione minima predeterminata di accessori. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che l'offerta comprendeva il carrello di trasporto e il dispositivo 8860 e che la conformità risultava dalla lettura congiunta della relazione tecnica, delle certificazioni, della brochure e della scheda di offerta. La Commissione poteva valutare l'offerta nel suo complesso e non era ravvisabile manifesta illogicità nella valutazione tecnico-discrezionale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale escludeva ogni utilità per l'aggiudicataria derivante dall'esame della domanda escludente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro oltre accessori in favore della controinteressata; le spese nei confronti dell'Amministrazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 25 e 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara per la fornitura dei sistemi ECMO è stata espletata mediante procedura aperta telematica secondo tali disposizioni.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede che un dispositivo sia idoneo e certificato per determinate modalità di trasporto, senza prescrivere una dotazione minima predeterminata di accessori, l'offerta è conforme se comprende almeno il dispositivo necessario a garantire concretamente il trasporto sicuro; accessori opzionali o alternativi non sono indispensabili ai fini dell'ammissione.
  • La conformità dell'offerta tecnica deve essere verificata considerando il quadro documentale complessivo, inclusi relazione tecnica, brochure, schede di offerta e certificazioni, e non necessariamente una singola voce o un singolo elaborato isolato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione di gara non può sostituire il giudizio dell'amministrazione e conduce all'annullamento solo in presenza di manifesta illogicità, incoerenza o travisamento.
  • Il ricorso incidentale escludente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto e l'aggiudicatario non può conseguire alcuna ulteriore utilità dall'esclusione della ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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