Cassazione Penale, Ordinanza n. 23693/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il rigetto delle istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, senza esaminare il merito della decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato le sue istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze sulla misura alternativa, poiché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Di conseguenza, alla luce dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma, ribadendo che la rappresentanza tecnica in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
i ricorsi, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto all'albo speciale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la proposizione personale del ricorso.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
può essere svolta senza formalità di procedura
La declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità procedurali.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte richiama la disposizione solo per escludere che l'art. 613 c.p.p. ne violi il contenuto in tema di ricorso per cassazione.
art. 6 CEDU
La Corte richiama la norma convenzionale solo per escludere che il requisito della difesa tecnica in cassazione comporti violazione del diritto di difesa.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti all'albo speciale.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa derivanti dall'impugnazione irrituale.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
Le Sezioni Unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. nella parte in cui esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza di abilitazione del difensore che sottoscrive il ricorso integra un vizio insanabile che impone la declaratoria di inammissibilità, senza esame dei motivi di merito.
- La disciplina che impone la difesa tecnica qualificata nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto al ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per irregolarità imputabile alla parte può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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