Cassazione Penale, Sentenza n. 6262/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato il riesame dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, misura applicata perché gravemente indiziato di più condotte di resistenza aggravata (art. 337 c.p.) unite dalla continuazione. La difesa deduceva erronea applicazione degli artt. 274 lett. c) e 275 c.p.p., nonché carenza o contraddittorietà della motivazione: si contestava l'assenza del requisito di attualità e concretezza del rischio di reiterazione (le condotte ritenute sarebbero state episodiche e non supportate da precedenti specifici recenti) e la non proporzionalità dell'obbligo quotidiano, eccessivamente gravoso rispetto agli impegni lavorativi del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso replicasse motivi di fatto estranei alla verifica di legittimità e che il Tribunale avesse già affrontato e respinto le stesse censure con argomentazioni congrue. Il giudice di merito aveva valutato la concretezza e l'attualità del rischio di reiterazione sulla base della ripetizione dei comportamenti violenti in breve arco temporale, aggravati dallo stato di ubriachezza, dalla pluralità delle vittime e dal luogo (un pronto soccorso) e aveva altresì valutato la proporzionalità della misura disponendo gli obblighi in fasce serali compatibili con l'attività lavorativa del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi degli artt. richiamati; il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
resistenza (reato contestato)
La condotta contestata è stata qualificata come resistenza ripetuta e continuata; la gravità e la modalità delle azioni (più condotte in breve tempo, ubriachezza, più vittime, luogo sensibile) hanno contribuito a fondare il pericolo di reiterazione
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso come norma valutata erroneamente
Richiamata dalla difesa come parametro per la valutazione dei presupposti della misura cautelare; il tribunale ha ritenuto che le condizioni previste dall'art. 274 (fra cui i profili di pericolosità) fossero state correttamente valutate e motivate
art. 275 cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso come norma valutata erroneamente
Invocato dalla difesa in relazione ai limiti nella motivazione e nell'applicazione delle misure; la sentenza ha stabilito che l'applicazione dell'art. 275 (sulle misure cautelari e relative valutazioni) era congrua e proporzionata
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per le conseguenze dell'inammissibilità
Sulla base dell'inammissibilità del ricorso il giudice ha disposto le pronunce previste dall'art. 616, con condanna alle spese e alla somma a favore della cassa (euro 3.000)
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sul riesame delle misure cautelari è limitato: i ricorsi che si limitano a riproporre fatti e valutazioni già esaminati dal giudice di merito e rispediti con argomentazioni congrue sono frequentemente dichiarati inammissibili
- Per provare la 'attualità' e 'concretezza' del rischio di reiterazione è decisivo il quadro complessivo dei comportamenti (ripetitività in breve tempo, stato di ubriachezza, pluralità di vittime, luogo sensibile): tali elementi possono superare la valutazione difensiva sui precedenti datati o sull'eccezionalità dell'episodio
- La proporzionalità della misura viene valutata tenendo conto anche della possibilità di modulare l'obbligo (es. fasce orarie serali) per renderlo compatibile con gli impegni lavorativi; l'esistenza di un'occupazione stabile non è automaticamente sufficiente a escludere la misura se persistono concreti elementi di pericolosità
- Quando il ricorso appare meramente rimessa in discussione dei fatti senza dedurre vizi di diritto o errori logico-giuridici puntuali e motivati, il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese (e ad una somma) è elevato
- Nelle impugnazioni avverso misure cautelari è utile concentrarsi su censure giuridiche precise (es. vizio di motivazione specifico, erronea applicazione di norme, mancata istruttoria su fatti decisivi) e non solo su ricostruzioni alternative dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5990/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5991/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5992/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5996/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5998/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5999/2024 del 12/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →