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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24686/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggior reddito relativo all'anno 2006, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado, a seguito di conciliazione ex art. 48, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, la commissione tributaria provinciale aveva dichiarato estinto il giudizio. L'Agenzia ha appellato sostenendo che, prima di dichiarare l'estinzione, il giudice avrebbe dovuto verificare l'effettivo pagamento di quanto concordato, poiché il contribuente non aveva chiesto la rateizzazione. La CTR ha rigettato l'appello ritenendo corretta l'estinzione e richiamando la nullità della notifica della sentenza di primo grado come elemento rilevante ai fini del termine per il pagamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione, avendo la CTR prima criticato l'accertamento e poi confermato l'estinzione; 2) violazione dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, perché la conciliazione non avrebbe potuto determinare di per sé la cessazione della materia del contendere senza pagamento; 3) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione alla motivazione sulla notifica della sentenza di primo grado; 4) violazione dell'art. 139 c.p.c. perché sarebbe spettato al destinatario dimostrare l'assenza di un rapporto con il consegnatario; 5) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dei principi sulla motivazione dell'atto impositivo; 6) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ammissibile e fondato il secondo, assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto infondato il primo e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio è che la conciliazione giudiziale tributaria non estingue automaticamente il rapporto sostanziale né consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere prima dell'effettivo versamento delle somme concordate (o della prima rata con garanzia del residuo, se rateizzato); il giudice, in difetto di pagamento, deve limitarsi a rinviare l'udienza oltre il termine previsto per l'adempimento. La decisione della CTR è stata quindi cassata perché aveva confermato l'estinzione senza verificare tale presupposto.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    comma 5; richiamato anche il comma 3

    La conciliazione giudiziale tributaria, anche nella forma breve, non produce di per sé la cessazione della materia del contendere: il suo perfezionamento è collegato all'effettivo pagamento di quanto concordato (o della prima rata con garanzia del residuo in caso di rateizzazione).

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con sentenza solo quando la lite sia realmente cessata; in assenza di versamento delle somme concordate, tale presupposto non ricorre.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è viziata da nullità se la decisione contiene una ratio decidendi congrua e coerente con il capo effettivamente devoluto in appello, anche se vi sono considerazioni ulteriori sull'atto impositivo.

  • art. 139 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Motivo assorbito; la Corte non si pronuncia nel merito sulla distribuzione dell'onere probatorio nella notifica contestata.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Motivo assorbito; non esaminato nel merito.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Motivo assorbito; non esaminato nel merito.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Motivo assorbito; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La conciliazione giudiziale tributaria deve essere letta come fattispecie a formazione progressiva: gli effetti prodromici dell'accordo non si confondono con l'effetto finale di definizione della lite, che si produce solo con l'integrale pagamento di quanto concordato o, in caso di rateazione, con il versamento della prima rata accompagnato da idonea garanzia del residuo.
  • In tema di conciliazione tributaria, la mera stipulazione dell'accordo non basta a far cessare la materia del contendere; il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo se non sia maturato il presupposto dell'adempimento previsto dalla disciplina applicabile.
  • Se il pagamento non è ancora avvenuto, il giudice deve rinviare l'udienza oltre il termine assegnato per l'adempimento, anziché dichiarare subito l'estinzione del giudizio.
  • La motivazione della sentenza non è nulla per contraddittorietà quando, pur contenendo osservazioni eccedenti rispetto all'effetto devolutivo dell'appello, presenti una ratio decidendi autonoma, coerente e sufficiente a sorreggere il dispositivo.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti in modo non meramente formalistico: è sufficiente che consentano alla Corte di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover ricostruire autonomamente gli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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