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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38158/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (6 mesi di reclusione e 300 euro di multa) per vari motivi: 1) errore sulle generalità (data di nascita: 1969 vs 1965) con richiesta di pronuncia di non punibilità per errore sull'identità fisica; 2) violazione dell'art. 236 c.p.p. per mancata acquisizione del certificato del casellario giudiziale, con riflessi sulla valutazione della personalità e delle cause di non punibilità/attenuanti; 3) vizi motivazionali e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto/causa di non punibilità); 5) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Inoltre il Procuratore generale ha aggiunto motivi rilevando vizi procedurali legati alla mancata identificazione e alla mancata notifica dell'avviso sulla possibilità di nominare difensore di fiducia, pregiudizievoli per la rappresentazione della condizione di incensurata e di soggetto fragile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (errore sulla data di nascita) inammissibile per manifesta infondatezza, perché l'identità fisica della persona processata era certa e le generalità possono essere rettificate ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Ha inoltre rilevato che il reato commesso il 21 dicembre 2014 si è estinto per prescrizione in data 21 giugno 2022 (applicando gli artt. 157 e 161 c.p.). Pur ritenendo non manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis, alla luce della modifica normativa operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (norma più favorevole applicabile), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Quindi la condanna confermata in appello è stata annullata senza rinvio per prescrizione; il coimputato Devis Bonanni era stato anch'egli condannato ma non ha proposto ricorso in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 68 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'errore sull'identità, ma la Corte ha ritenuto che l'errore sulle generalità non comporta la non punibilità se l'identità fisica è certa

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato circa la pronuncia in caso di questioni preliminari; la Corte ha escluso l'applicabilità del rimedio invocato perché non sussisteva incertezza sull'identità fisica

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiama la possibilità di rettificare le generalità erronee in un momento successivo; usato dalla Corte per sostenere l'irrilevanza dell'errore formale sulle generalità

  • art. 236 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per la mancata acquisizione del certificato del casellario giudiziale; la questione è stata esaminata ma non ritenuta decisiva nel contesto della pronuncia finale

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Rilevante per la valutazione della personalità dell'imputata; la mancata acquisizione di documentazione utile alla valutazione della personalità è stata lamentata dalla difesa

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato come causa di non punibilità (particolare tenuità del fatto); la Corte d'appello l'aveva esclusa, ma la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la censura alla luce della modifica normativa successiva che rendeva la norma più favorevole e applicabile al processo in corso

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: la Corte ha accertato che il reato si è estinto per prescrizione il 21/06/2022 e ha annullato la sentenza impugnata per tale motivo

  • art. 161 e art. 349 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle conclusioni del Procuratore generale per sollevare profili procedurali connessi alla mancata identificazione e alla mancata possibilità per la ricorrente di nominare difensore di fiducia, con possibili riflessi sulla rappresentazione della sua posizione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali ai motivi di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale rilevante per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; menzionata nelle attività processuali svolte

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Intervento normativo che ha modificato i limiti di pena rilevanti per l'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto questa innovazione sostanzialmente più favorevole e applicabile al processo in corso

Massime di principio

  • Un errore formale nelle generalità (es. data di nascita) non comporta di per sé la non punibilità se l'identità fisica della persona processata è certa; le generalità possono essere rettificate successivamente ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
  • La mancata acquisizione di documenti utili (es. certificato del casellario giudiziale) può incidere sulla valutazione della personalità e sulle misure attenuanti, ma non sempre è sufficiente a determinare l'annullamento se l'errore non ha pregiudicato il diritto di difesa in modo decisivo
  • Se, nel corso del processo, interviene una norma sostanziale più favorevole (es. modifiche all'art. 131-bis), questa deve essere applicata anche al procedimento in corso e può rendere non manifestamente infondate impugnazioni fondate su tale favorevole novità normativa
  • Quando il reato si è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; in tali casi il vizio sostanziale è la sopravvenuta estinzione del reato
  • Segnalazioni procedurali relative alla mancata identificazione o alla mancata informazione sul diritto di nominare un difensore di fiducia possono avere rilievo nel valutare la regolarità del processo e l'effettiva possibilità dell'imputato di far valere la propria posizione, soprattutto se la persona è incensurata o 'fragile'
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e della causa di non punibilità richiede motivazione specifica e congrua da parte della corte territoriale; errori motivazionali su questi punti sono censurabili in cassazione quando rilevanti

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