Cassazione Penale, Sentenza n. 17914/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato le condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I motivi dedotti erano: (a) omissione della traduzione in inglese della sentenza di appello, lingua nota all'imputato; (b) contestazione della qualificazione del fatto come resistenza a pubblico ufficiale e del nesso teleologico tra condotta violenta e lesioni ai pubblici ufficiali (art. 337 c.p.); (c) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p., anche nella forma putativa; (d) assenza del nesso teleologico tra la condotta e le lesioni; (e) contestazione della rilevanza/assorbimento della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p.; (f) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato e ha confermato la decisione della Corte di appello di Lecce. In sintesi: la qualificazione dei fatti come resistenza a pubblico ufficiale con lesioni è stata ritenuta motivata (l'imputato si rifiutò di seguire gli operatori e aggredì con pugni e calci, causando lesioni lievi a sei agenti); non sono ammissibili in cassazione riletture di fatto proposte dal ricorrente; la causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. è stata esclusa (nemmeno in forma putativa) perché mancavano elementi per ritenere illegittimo l'operato degli agenti e perché l'imputato fu chiaramente informato in inglese dell'identità degli operanti prima della reazione violenta; l'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. non è da considerarsi assorbita nel delitto di resistenza e può applicarsi anche in concorso con le lesioni volontarie; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta motivata dalla gravità dei fatti e dal precedente penale specifico; l'omessa traduzione della sentenza di appello in inglese non ha determinato nullità in assenza di specifici elementi che dimostrassero pregiudizio per l'esercizio della difesa. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese (la sentenza termina con il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento).
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come resistenza, valutando i comportamenti violenti dell'imputato nel contesto del controllo da parte della Polizia.
art. 393-bis cod. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità (anche in forma putativa) perché non sussistevano elementi che dimostrassero l'illegittimità oggettiva dell'azione dei pubblici ufficiali; inoltre la putatività non è rilevante quando il soggetto ha acquisito consapevolezza dell'identità degli agenti prima della reazione violenta.
art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
Aggravante applicabile alle lesioni personali volontarie anche quando concorre con il reato di resistenza a pubblico ufficiale; non è assorbita automaticamente nella fattispecie di resistenza.
art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23/06/2017 n. 103)
Richiamata in relazione alla perdita della facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione non costituisce di per sé causa di nullità, specie dopo la modifica normativa che limita la difesa personale in cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p.; utilizzata per sostenere che l'imputato non può più proporre personalmente ricorso in cassazione, con la conseguenza che l'omessa traduzione della sentenza non determina automaticamente nullità senza prova di pregiudizio.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni in l. n. 176 del 2020
Richiamato per giustificare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta; il procedimento ha seguito le conclusioni scritte depositate dalle parti.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito dei fatti: i giudizi di fatto e le ricostruzioni probatorie operati dal giudice del merito sono preclusi salvo profili di illogicità o violazioni di diritto.
- La causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. richiede che la condotta del pubblico agente sia oggettivamente illegittima rispetto allo scopo del potere conferito; la semplice lamentela di modalità scorrette non è sufficiente se mancano elementi concreti di illegittimità.
- L'eventuale putatività dell'esimente richiede che il soggetto non abbia acquisito consapevolezza dell'illegittimità dell'azione degli agenti prima della reazione violenta; se l'identità e la funzione degli agenti sono state chiaramente comunicate prima dell'atto violento, la putatività non opera.
- L'omessa traduzione di una sentenza nella lingua nota all'imputato non comporta automaticamente nullità: è necessario dimostrare un pregiudizio concreto e specifico all'esercizio del diritto di difesa.
- L'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. può concorrere con il reato di resistenza a pubblico ufficiale e non è automaticamente assorbita da quest'ultimo; occorre valutare separatamente il disvalore delle condotte.
- La negazione delle attenuanti generiche può essere motivata con riferimento alla gravità del fatto e a precedenti penali specifici; tale valutazione, se motivata, è insindacabile in cassazione.
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