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Sentenza

Sentenza del 14/06/2017 n. 2688 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Bilancio consolidato - Mancata presentazione istanza scomputo perdite - Ammissione istanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ammessa la possibilità di presentare l'istanza anche successivamente, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, purché ne ricorrano i presupposti e l'istanza sia depositata prima che la violazione formale relativa alla mancata contestualità venga accertata o contestata. La tardività formale, quindi, non preclude automaticamente lo scomputo delle perdite se la regolarizzazione interviene tempestivamente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la mancata presentazione, contestualmente alla comunicazione di adesione nell'ambito dell'accertamento con adesione, dell'istanza per computare in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del d.P.R. 600/1973, la consolidante può chiedere tale scomputo fino a concorrenza delle perdite disponibili. La questione è se la mancata contestualità renda definitivamente inammissibile la richiesta oppure se sia possibile sanare l'omissione mediante un'istanza successiva.

Norme richiamate

  • Art. 40-bis, comma 3, del d.P.R. 600/1973

    La consolidante ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino alla concorrenza del loro importo.

    La consolidante può ottenere lo scomputo delle perdite fiscali del consolidato non utilizzate dai maggiori imponibili accertati, mediante apposita istanza.

  • Art. 5-bis del d.lgs. 218/1997

    Nell'ipotesi di accertamento con adesione, la consolidante deve presentare la suddetta istanza unitamente alla comunicazione di adesione.

    La regola ordinaria richiede la presentazione contestuale dell'istanza di scomputo e della comunicazione di adesione.

  • Art. 2 del d.l. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012

    La consolidante potrà comunque depositare l'istanza ... sussistendone i presupposti e prima che la violazione formale ... venga accertata o contestata.

    La violazione formale della mancata contestualità può essere regolarizzata mediante presentazione successiva dell'istanza, purché la regolarizzazione avvenga prima dell'accertamento o della contestazione della violazione.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale impone la contestualità tra due adempimenti, la mancata contestualità può costituire una violazione formale e non necessariamente comportare la perdita del beneficio sostanziale.
  • La regolarizzazione di un adempimento omesso è possibile se la disciplina applicabile la consente, il contribuente possiede i requisiti sostanziali e interviene prima che l'Amministrazione abbia accertato o contestato la violazione.
  • Per beneficiare dello scomputo delle perdite, è essenziale che le perdite siano effettivamente disponibili, non già utilizzate e correttamente documentate.
  • In situazioni analoghe è opportuno presentare immediatamente l'istanza mancante, senza attendere l'avvio di controlli o contestazioni, indicando il riferimento alla procedura di regolarizzazione applicabile.

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