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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03560/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 1 luglio 2025, deducendo un vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La censura era quindi diretta a contestare la mancata applicazione della causa di proscioglimento immediato, ma non riguardava una delle ipotesi tassative di ricorso consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché la doglianza investiva un vizio di motivazione non ricompreso nei casi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha precisato che il controllo di legittimità è ammesso solo per specifiche violazioni di legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della richiesta di proscioglimento immediato; la doglianza sull'omessa sua valutazione non è ritenuta deducibile nel ricorso contro patteggiamento se formulata come vizio motivazionale.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma che limita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge specificamente indicati, escludendo il controllo sulla mera motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato in via comparativa: la disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. deroga ai casi di ricorso previsti dalla disciplina generale dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che configurano violazioni di legge tipizzate.
  • Non è deducibile, come motivo di ricorso avverso il patteggiamento, il mero vizio di motivazione relativo alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la censura non si traduce in una delle violazioni di legge consentite.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni non più consentite dalla legge, la Corte può dichiararlo senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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