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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/244

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del linuron, sostanza attiva usata nei prodotti fitosanitari, sulla base della valutazione scientifica EFSA e delle criticità emerse in materia di salute umana, residui e impatti ambientali. Conseguentemente, il linuron viene soppresso dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l'eventuale periodo di tolleranza dei prodotti esistenti.

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva linuron e conseguente modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva linuron e, in via conseguente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, che devono revocare le autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti linuron, e sui soggetti titolari di tali autorizzazioni. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è applicabile nel SEE; prevede inoltre misure transitorie e un eventuale periodo di tolleranza, nei limiti fissati dall'atto. Non disciplina nuove autorizzazioni, ma non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Mancato rinnovo dell'approvazione del linuron

Il regolamento interviene nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari e conclude il procedimento di rinnovo relativo alla sostanza attiva linuron. La Commissione, alla luce della valutazione scientifica dell'EFSA e delle criticità emerse, ritiene non soddisfatti i criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dispone quindi il mancato rinnovo dell'approvazione.

Contesto normativo e procedura di rinnovo

Il linuron era stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, in quanto sostanza attiva già approvata, figurava nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo supplementare era stato trasmesso e ritenuto completo dallo Stato membro relatore, che aveva poi elaborato il rapporto valutativo per il rinnovo e lo aveva trasmesso all'EFSA e alla Commissione.

Esito della valutazione scientifica

L'EFSA, nelle conclusioni dell'8 giugno 2016, ha segnalato che per diversi scenari di impiego il linuron presenta profili di rischio non accettabili o non adeguatamente valutabili. In particolare:

  • l'esposizione residenziale dei bambini supera il LAEO;
  • nell'applicazione mediante nebulizzatore manuale, anche l'esposizione dell'operatore supera il LAEO, pur con dispositivi di protezione individuale;
  • è stato rilevato un rischio elevato per uccelli e mammiferi selvatici, artropodi non bersaglio e macrorganismi terricoli non bersaglio;
  • non è stato possibile valutare compiutamente il rischio per i consumatori per gravi lacune nei dati;
  • non è stato possibile valutare adeguatamente l'esposizione e il rischio per diversi comparti ambientali, comprese le acque sotterranee.

Profili relativi a salute umana, residui e interferenza endocrina

Il regolamento sottolinea che il linuron è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B e cancerogeno di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Alla luce di tale classificazione e dei dati scientifici disponibili, la sostanza è considerata dotata di proprietà di interferente endocrino. La Commissione osserva inoltre che, nelle condizioni d'impiego proposte, non può ritenersi trascurabile l'esposizione umana, anche perché non è stato possibile definire un livello massimo di residui sulla base dei dati disponibili e i dati di sperimentazione suggeriscono residui superiori al valore di base previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005. Di conseguenza, risultano non soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, punti 3.6.4 e 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Conseguenze pratiche per gli Stati membri e per gli operatori

A seguito del mancato rinnovo, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti linuron entro il 3 giugno 2017. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, questo deve essere il più breve possibile e comunque terminare entro il 3 giugno 2018. Per le imprese titolari di autorizzazioni e per gli operatori del settore, ciò implica l'uscita del linuron dal mercato secondo le tempistiche stabilite dall'atto.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate e rapporti con altri atti

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 eliminando la riga relativa al linuron dall'allegato, parte A, in modo da riflettere il venir meno dell'approvazione. Il provvedimento non impedisce la presentazione di una nuova domanda relativa al linuron ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell'approvazione

L'articolo 1 stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva linuron non è rinnovata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, articolo 20, paragrafo 1. La decisione si fonda sull'impossibilità di accertare, per uno o più impieghi rappresentativi, il rispetto dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento.

Motivazioni tecniche e sanitarie della decisione

Dai considerando emerge che EFSA ha evidenziato superamenti del livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) per l'esposizione residenziale dei bambini e, per l'applicazione con nebulizzatore manuale, anche per l'esposizione dell'operatore. Sono stati inoltre individuati rischi elevati per uccelli e mammiferi selvatici, artropodi e macrorganismi terricoli non bersaglio, nonché gravi carenze nei dati sui consumatori e sull'esposizione ambientale, comprese le acque sotterranee. Il linuron è inoltre classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B e come cancerogeno di categoria 2, con conseguenti profili di interferenza endocrina rilevanti ai fini dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Misure transitorie e revoca delle autorizzazioni

L'articolo 2 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti linuron a decorrere dal 3 giugno 2017 al più tardi. Il considerando 15 chiarisce che deve essere concesso tempo agli Stati membri per adottare tali revoche.

Periodo di tolleranza

L'articolo 3 prevede che l'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sia il più breve possibile e scada comunque non oltre il 3 giugno 2018.

Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate

L'articolo 4 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo, nell'allegato, parte A, la riga 51 relativa al linuron.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il considerando 17 precisa che, essendo stata adottata la decisione prima della scadenza prorogata al 31 luglio 2017, il regolamento deve applicarsi quanto prima possibile.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute pubblicatutela dell'ambientesostanze chimiche

Testo integrale

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