Cassazione Penale, Sentenza n. 47883/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la riforma operata in appello che aveva qualificato il fatto come partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.) anziché mera istigazione a delinquere (art. 302 c.p.). I motivi principali sono: (i) illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe dato eccessivo rilievo a fonti aperte e non avrebbe valutato elementi favorevoli (esito negativo della rogatoria tedesca, stato di libertà del marito); (ii) travisamento della prova e mancata verifica della genuinità delle informazioni tratte da fonti aperte (chat, nickname, identificazioni errate); (iii) errata applicazione dell'art. 270-bis perché la sentenza non avrebbe dimostrato l'esistenza di una struttura criminale concreta né la messa a disposizione materiale richiesta per la partecipazione associativa; (iv) vizio nella valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e negazione delle stesse sulla base della mancata confessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al secondo motivo (travisamento della prova e uso non verificato delle fonti aperte). Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente verificato l'attendibilità e la prova certa delle informazioni tratte da fonti aperte e non abbia considerato l'assenza di riscontri risultanti dall'ordine europeo di indagine. Pur escludendo la fondatezza del primo motivo formale, la Cassazione ha concluso che la qualificazione giuridica operata in appello (art. 270-bis) non può reggere senza una verifica probatoria più rigorosa e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte per una nuova valutazione della corretta definizione giuridica del fatto basata esclusivamente sugli elementi di prova emergenti dagli atti.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
La norma è applicata richiedendo, per la configurazione dell'associazione con finalità di terrorismo, non solo adesione ideologica ma la prova di un rapporto bilaterale con la struttura del sodalizio e di una messa a disposizione concreta. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità consente che la notorietà bilaterale emerga anche da contatti mediati e condotte concrete sintomatiche di condivisione, purché verificati con elementi probatori certi.
art. 302 cod. pen.
Norma che punisce l'istigazione a delinquere; rilevante come qualificazione alternativa più lieve rispetto all'art. 270-bis quando non sussistano elementi idonei a provare una partecipazione associativa concreta e una messa a disposizione materiale.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama i canoni della motivazione: la decisione di merito deve esaminare e confrontare le risultanze probatorie. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito non abbia adeguatamente verificato la fonte e la certezza delle informazioni utilizzate.
art. 62-bis cod. pen.
Attenuanti generiche: la loro negazione non può fondarsi esclusivamente sulla mancata confessione, che è esercizio del diritto di difesa; il giudice deve valutare il comportamento processuale e le circostanze personali, come la condotta durante la detenzione domiciliare.
Massime di principio
- Le informazioni tratte da "fonti aperte" (internet, social, chat) possono contribuire alla prova ma non bastano da sole a fondare la qualificazione di associazione terroristica: devono essere verificate e corredate da riscontri certi.
- Per ritenere sussistente il reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis) è necessario dimostrare, oltre all'adesione ideologica, una "messa a disposizione" concreta o contatti che realizzino un rapporto bilaterale con la struttura del sodalizio; contatti mediati possono valere solo se supportati da elementi probatori chiari.
- La semplice corrispondenza virtuale o contatti con persone non provate come dirigenti del sodalizio non sono di per sé sufficienti a provare la partecipazione associativa; potrebbero essere più coerentemente inquadrati come istigazione o altre fattispecie meno gravi.
- Il giudice deve esaminare gli esiti delle rogatorie e delle indagini internazionali prima di valorizzare rapporti ritenuti significativi; l'assenza di riscontri dalla cooperazione internazionale indebolisce fortemente le inferenze probatorie basate su fonti aperte.
- La motivazione deve affrontare esplicitamente le obiezioni della difesa e i documenti probatori chiave: l'omissione di tale confronto può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo esame.
- La valutazione delle attenuanti generiche non può basarsi solo sulla mancanza di confessione; il giudice deve valutare il comportamento processuale complessivo e le circostanze personali rilevanti.
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