Sentenza n. 5750/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzandolo per il 20 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
L’azione avverso il silenzio è stata utilizzata per contestare l’inerzia dell’Amministrazione sull’attivazione del procedimento relativo al visto; l’attivazione del procedimento ha poi determinato il venir meno della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto [...] integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto dell’azione sia l’attivazione del relativo procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo oggetto di un’azione ex art. 117 c.p.a., ove realizzi integralmente la pretesa fatta valere, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia tra la richiesta dell’interessato e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione, valutato anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe da gestire; resta tuttavia possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.
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