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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 2734/2025, previa sospensione, che ha respinto il ricorso n. 220/2025 R.G., avente ad oggetto il provvedimento prot. n. 298 del 6 gennaio .2025 emesso dal Comune di Pachino e la prodromica ordinanza di chiusura n. 31 del 30 giugno 2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.

Giustizia amministrativa202501288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Quinta, n. 2734/2025, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale prot. n. 298 del 6 gennaio 2025 e la prodromica ordinanza di chiusura n. 31 del 30 giugno 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello, previa domanda cautelare, contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Pachino prot. n. 298 del 6 gennaio 2025, nonché contro la prodromica ordinanza di chiusura n. 31 del 30 giugno 2020 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi d'appello né le specifiche censure di legittimità dedotte.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che gli interessi contrapposti, anche sotto il profilo della buona amministrazione, potessero trovare adeguata tutela mediante tale strumento processuale. L'ordinanza non anticipa una decisione definitiva sui motivi d'appello né dispone espressamente la sospensione della sentenza o degli atti impugnati; demanda a un successivo decreto la fissazione dell'udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice ha utilizzato il modulo processuale che consente di differire la trattazione della causa, fissando l'udienza di merito, quando gli interessi contrapposti possono essere adeguatamente tutelati mediante tale strumento.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando gli interessi contrapposti, anche in relazione alle esigenze di buona amministrazione, possono essere adeguatamente tutelati mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e demandare a un successivo provvedimento la fissazione dell'udienza pubblica, senza definire immediatamente nel merito i motivi d'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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