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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-288/24

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 settembre 2025. — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in un suono di una melodia – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-288/24

Giurisprudenza europea62024TJ0288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva negato la registrazione di un marchio sonoro presentato da BVG per servizi di trasporto e servizi connessi. Secondo il Tribunale, la commissione ha sottovalutato la capacità distintiva della breve melodia, che può essere percepita come un jingle idoneo a identificare l’origine commerciale dei servizi. La sola brevità o semplicità del suono non basta a escludere il carattere distintivo.

Marchio sonoro dell’Unione europea: il Tribunale annulla il rifiuto di registrazione e riconosce che una breve melodia può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se un segno sonoro consistente in una melodia molto breve, composta da quattro suoni percettibili e destinata a servizi di trasporto e servizi connessi, sia privo di carattere distintivo e dunque escluso dalla registrazione in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, oppure se il suo insieme di caratteristiche e il contesto di settore impongano di riconoscerne almeno un carattere distintivo minimo.

Principio di diritto

Ai fini della registrazione di un marchio sonoro dell’Unione europea, una breve melodia non è priva di carattere distintivo per il solo fatto di essere molto corta o semplice: occorre valutarne globalmente la capacità di essere percepita dal pubblico di riferimento come indicazione di origine commerciale. Se il suono non è dettato da esigenze tecniche o funzionali, si inserisce in una prassi di settore che ricorre a jingle riconoscibili e possiede una sufficiente pregnanza/memorizzabilità, il rifiuto fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 è illegittimo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio sonoro dell’Unione europea: rifiuto di registrazione e carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto di una domanda di marchio dell’Unione europea costituito da un segno sonoro. Il marchio riguardava servizi della classe 39, in particolare trasporti, trasporto passeggeri, imballaggio, magazzinaggio e organizzazione di trasporti nell’ambito di circuiti turistici.

Fatti e procedimento amministrativo

La BVG aveva depositato il 15 marzo 2023 una domanda di registrazione per una melodia ascoltabile tramite file audio. L’esaminatrice aveva respinto la domanda il 3 ottobre 2023, ritenendo applicabile l’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 per difetto di carattere distintivo. Il ricorso amministrativo proposto dalla BVG era stato respinto dalla commissione di ricorso il 2 aprile 2024, con la motivazione che il segno era troppo breve e banale per essere percepito come indicazione dell’origine commerciale.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

Il Tribunale era chiamato a verificare se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nel negare il carattere distintivo a un marchio sonoro composto da una breve melodia di quattro suoni percettibili. La controversia ruotava attorno alla soglia minima di distintività richiesta per i marchi sonori e alla rilevanza del contesto del settore dei trasporti, nel quale i jingle sono sempre più utilizzati come strumenti di identità sonora.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui il carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), significa capacità del segno di identificare i servizi come provenienti da un’impresa determinata e di distinguerli da quelli di altre imprese. La valutazione va compiuta in relazione ai servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento. Viene altresì ribadito che è sufficiente un carattere distintivo minimo per escludere l’impedimento assoluto alla registrazione, e che i criteri di valutazione sono identici per tutte le categorie di marchi, compresi quelli sonori.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva descritto il segno come un suono di due secondi, composto da quattro suoni percettibili, e ne aveva tratto la conclusione che fosse troppo semplice e privo di pregnanza. Tuttavia, tale impostazione è stata ritenuta errata.

In particolare, il Tribunale rileva che:

  • nel settore dei trasporti è notorio l’uso crescente di jingle per creare un’identità sonora riconoscibile;
  • il suono richiesto non presenta un nesso diretto con i servizi designati e non risulta dettato da ragioni tecniche o funzionali;
  • la melodia non appare nota al pubblico e può essere considerata originale;
  • la brevità del segno è una caratteristica tipica dei jingle e, anziché escludere la distintività, può favorirne la memorizzazione;
  • i riferimenti alla prassi dell’EUIPO e alle direttive di esame, non vincolanti ma significativi, confermano che sequenze sonore comparabili sono state accettate in altri casi.

Il Tribunale critica inoltre la tesi secondo cui il segno svolgerebbe soltanto una funzione funzionale, ad esempio come breve introduzione di annunci tramite altoparlante. Anche in tale contesto, infatti, il jingle può svolgere la funzione essenziale di indicazione dell’origine commerciale del servizio, consentendo al pubblico di distinguere l’operatore dagli altri concorrenti.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel ritenere privo di carattere distintivo il marchio richiesto. La decisione impugnata viene pertanto annullata e l’EUIPO è condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

La sola brevità, semplicità o apparente banalità di un marchio sonoro non basta a escluderne il carattere distintivo: occorre verificare se, nel settore di riferimento, il segno sia idoneo a essere percepito dal pubblico come jingle riconoscibile e come indicazione dell’origine commerciale dei servizi.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeamarchi sonoricarattere distintivoproprietà intellettualetrasporti

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