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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8025/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva ritenuto la sussistenza di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 644 c.p. (capo 5) e l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per altri capi, applicando la misura cautelare della custodia in carcere. Due i motivi principali: 1) carenza di interesse del Pubblico Ministero a proporre appello ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., in quanto lo stesso era già sottoposto a misura cautelare per altri capi e non avrebbe tratto vantaggio concreto dall'estensione della misura; 2) vizio della motivazione e insufficiente provvista indiziaria in relazione al reato di usura (art. 644 c.p.): il Tribunale avrebbe compiuto valutazioni apodittiche circa l'esistenza di vantaggi usurari (es. regalo del cellulare), sull'attendibilità della persona offesa e sulle captazioni, senza riscontri oggettivi bancari o prove dirimenti che dimostrino l'esistenza di pattuizioni usurarie piuttosto che un rapporto di debito/credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla censura di carenza di interesse del PM la Corte ha ritenuto infondato il motivo: il Tribunale aveva motivatamente spiegato l'interesse concreto del PM ad ottenere l'estensione della misura anche ad altri reati (anche per cristallizzare il giudicato cautelare e per effetto sulla durata della misura in relazione all'aggravante). Sul merito della provvista indiziaria, la Corte ha dichiarato il motivo non consentito in sede di legittimità, ritenendo che la difesa chiedeva una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice del merito senza dimostrare illogicità manifesta nella motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con adempimenti a carico della cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di usura; la Corte di merito ha ritenuto sussistere gravità indiziaria rispetto a tale reato per il capo 5. In Cassazione la contestazione della provvista indiziaria è stata ritenuta una diversa valutazione dei fatti non ammessa in sede di legittimità.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata a fattispecie associative di tipo mafioso; il Tribunale ha ritenuto la sua sussistenza per alcuni capi, con implicazioni sulla durata della misura cautelare, elemento che la Corte di Cassazione ha riconosciuto rilevante per l'interesse del PM ad impugnare.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione delle esigenze cautelari (fra cui la gravità indiziaria e le esigenze di tutela dell'istruttoria/contenimento del pericolo); il Tribunale ha fatto riferimento a tali esigenze per applicare la custodia in carcere.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare nel procedimento cautelare; la Corte ha confermato il diritto del PM ad impugnare quando l'estensione della misura o la qualificazione giuridica incidano concretamente sulla durata o sulla portata del provvedimento cautelare.

  • art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata a titolo esemplificativo per gli effetti del giudicato cautelare; la Corte ha sottolineato l'importanza di cristallizzare la portata del giudicato cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alla cassa delle ammende in caso di cassazione; applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a carico del ricorrente.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Individua adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la sentenza dispone gli adempimenti a carico della cancelleria.

  • art. 56 e art. 629 (con riferimento all'art. 628, comma 3, n.1) cod. proc. pen.

    Richiamate nel contesto delle misure cautelari già applicate: indicano strumenti procedurali e i riferimenti normativi relativi all'applicazione di misure cautelari per specifiche imputazioni.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha interesse concreto ad impugnare un provvedimento cautelare anche quando intende estendere la misura ad altri reati o ottenere una diversa qualificazione che incida sulla durata della misura: ciò legittima l'appello anche se il PM è già soggetto a misura cautelare per altri capi.
  • La Cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti o per proporre una diversa lettura della prova: sono inammissibili i motivi che si limitano a chiedere una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice del merito, salvo che siano evidenziate violazioni di legge o illogicità manifeste nella motivazione.
  • Per impugnazioni cautelari è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice del merito; censure generiche o aspecifiche saranno dichiarate inammissibili.
  • Per contestare la sussistenza della provvista indiziaria rispetto a reati complessi (es. usura, aggravanti associative) occorre dimostrare errori di diritto o illogicità manifesta nella valutazione probatoria, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
  • La cristallizzazione del giudicato cautelare ha effetti pratici e processuali (anche sulla durata della misura) e può giustificare l'interesse all'impugnazione da parte della pubblica accusa.

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