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Sentenza

Sentenza del 02/12/2015 n. 24491 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni IRPEG e ILOR degli esercizi 1992/1993 e 1993/1994, con i quali era stato contestato il riconoscimento della riduzione del 50% dell’aliquota IRPEG. Secondo l’Agenzia, la Fondazione bancaria, detenendo e amministrando una partecipazione di controllo nella banca conferitaria, non poteva essere assimilata agli enti aventi esclusivamente finalità di beneficenza, istruzione o cultura. Inoltre, la Fondazione non avrebbe provato tempestivamente di avere svolto, in concreto e in via prevalente o esclusiva, attività di promozione sociale e culturale anziché attività di controllo e governo della partecipazione bancaria. L’Agenzia ha anche contestato l’utilizzo, da parte della CTR, di elementi documentali prodotti tardivamente in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della CTR. Ha ritenuto che, per le fondazioni bancarie anteriori alla riforma del 1999, operasse una presunzione legale di esercizio di attività di controllo e governo della partecipazione bancaria, incompatibile con l’agevolazione IRPEG prevista per gli enti con finalità esclusivamente sociali o culturali. Il protocollo di autonomia, la modifica statutaria sul cumulo delle cariche e l’assenza di finanziamenti o di attività commerciale diretta sono stati giudicati elementi generici e insufficienti a superare tale presunzione. La Corte ha inoltre ritenuto nuove e quindi inammissibili le questioni sull’attività concretamente svolta, poiché non erano state formulate specificamente nel ricorso introduttivo. Il ricorso incidentale della Fondazione è stato dichiarato inammissibile per mancanza di soccombenza, essendo stata integralmente vittoriosa nei precedenti gradi. La causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6

    Riduzione dell’IRPEG in misura della metà per determinati enti e istituti di interesse generale.

    L’agevolazione è riservata agli enti caratterizzati da finalità tipiche ed esclusivamente sociali, culturali, assistenziali o assimilabili; non può essere applicata alle fondazioni bancarie sulla base di un’interpretazione analogica o meramente estensiva.

  • D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12

    La disciplina delle fondazioni bancarie anteriori alla riforma del 1999 è stata interpretata nel senso che tali enti, in quanto titolari e amministratori di partecipazioni di controllo bancarie, non sono automaticamente assimilabili agli enti ammessi alle agevolazioni fiscali.

  • D.Lgs. n. 153 del 1999

    La controversia riguarda periodi anteriori alla riforma introdotta da questo decreto legislativo; pertanto, la valutazione deve essere compiuta alla luce della disciplina previgente.

  • Art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto all’agevolazione grava sulla fondazione che intende beneficiarne. Essa deve dimostrare concretamente l’attività prevalente o esclusiva svolta nell’anno d’imposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 21 e 57

    Nel processo tributario le questioni e i relativi fatti devono essere dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo; non è consentito introdurre per la prima volta in appello nuove questioni fondate sull’attività concretamente svolta dal contribuente.

  • Art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non esaminate o assorbite possono essere riproposte nel giudizio di rinvio senza necessità, per la parte vittoriosa, di proporre un ricorso incidentale condizionato.

  • Artt. 87 e 88 del Trattato CE

    Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state richiamate nel contesto della valutazione del regime fiscale applicabile alle fondazioni bancarie, ma la decisione si fonda principalmente sull’incompatibilità tra la loro funzione istituzionale e le agevolazioni previste per enti con finalità esclusivamente sociali o culturali.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 1576/2009

    Le fondazioni bancarie non sono equiparabili agli enti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per finalità esclusivamente assistenziali, benefiche, educative o culturali. La detenzione e amministrazione di una partecipazione di controllo bancaria determina una presunzione di esercizio dell’attività di controllo e governo della banca, superabile solo con prova concreta, completa e riferita allo specifico anno d’imposta.

Massime di principio

  • Per le fondazioni bancarie operanti nel regime anteriore alla riforma del 1999, la detenzione e amministrazione di una partecipazione di controllo in una banca fa presumere lo svolgimento di un’attività di controllo e governo della partecipazione, incompatibile con le agevolazioni riservate agli enti esclusivamente sociali o culturali.
  • La finalità statutaria o la dichiarazione di perseguire interessi generali non è sufficiente: per ottenere un’agevolazione fiscale occorre dimostrare l’attività concretamente svolta, con documentazione contabile e probatoria completa e riferita allo specifico periodo d’imposta.
  • Elementi generici, quali protocolli di autonomia, modifiche statutarie future, assenza di finanziamenti alla partecipata o assenza di attività commerciale diretta, non bastano da soli a superare una presunzione legale quando l’ente mantiene una partecipazione di controllo.
  • Nel processo tributario il contribuente deve formulare già nel ricorso introduttivo le specifiche questioni relative ai fatti e all’attività concretamente svolta; la loro introduzione per la prima volta in appello può comportare l’inammissibilità per novità.
  • La parte integralmente vittoriosa non può proporre ricorso incidentale su questioni non esaminate o assorbite per mancanza di soccombenza; deve limitarsi a riproporle nel controricorso o nel giudizio di rinvio.
  • Le agevolazioni fiscali, quando configurano eccezioni al regime ordinario, non possono essere estese per analogia a soggetti o situazioni non espressamente ricompresi nella norma.

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