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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22426 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato un avviso di accertamento sintetico relativo all'anno 1999. L'Ufficio aveva determinato un maggior reddito di Lire 86.480.090, rispetto ai redditi dichiarati pari a Lire 965.000, considerando una quota di risparmio e il possesso di un'autovettura e di un immobile come indici di capacità contributiva. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'accertamento perché la contribuente svolgeva attività agricola e il relativo reddito era determinato sulla base dei valori catastali. L'Agenzia ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, degli artt. 2728 e 2697 c.c., nonché l'insufficiente motivazione sui fatti decisivi e sugli elementi posti a fondamento dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che anche nei confronti di un coltivatore diretto è legittimo l'accertamento sintetico quando elementi esterni, quali spese, acquisti di immobili o altri beni, facciano presumere l'esistenza di ulteriori redditi rispetto a quelli agrari e dominicali determinati catastalmente. In tale situazione il contribuente deve dimostrare che il reddito agricolo effettivo è sufficiente a giustificare il tenore di vita oppure che le disponibilità derivano da altre fonti di reddito non imponibili o tassate separatamente. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4

    L'amministrazione delle finanze può procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi sulla base di elementi e circostanze di fatto certi.

    La norma consente di presumere un reddito complessivo maggiore rispetto a quello dichiarato quando le spese sostenute o il possesso di beni evidenzino una capacità contributiva incompatibile con la dichiarazione, anche se il contribuente dichiara soltanto redditi agrari e dominicali determinati catastalmente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6

    Incombe al contribuente l'onere di dedurre e provare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero da redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

    Il contribuente può superare la presunzione dell'accertamento sintetico fornendo una prova concreta della provenienza delle disponibilità economiche da redditi non imponibili, tassati separatamente o da altre fonti idonee a giustificare il tenore di vita.

  • D.M. 21 luglio 1983

    La normativa sugli indici e coefficienti utilizzabili nell'accertamento sintetico può essere applicata anche ai coltivatori diretti quando esistano elementi di spesa o di patrimonio estranei alla mera determinazione catastale del reddito agricolo.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    L'Amministrazione deve dimostrare gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria della provenienza delle somme o della sufficienza dei redditi dichiarati.

  • Art. 2728 c.c.

    Le presunzioni legali dispensano la parte a favore della quale sono stabilite dall'onere di provare il fatto presunto, salva la possibilità di prova contraria quando prevista dalla legge.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    La Corte ha esaminato sia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sia l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

Massime di principio

  • Il fatto che un contribuente dichiari redditi agricoli determinati catastalmente non esclude automaticamente un accertamento sintetico.
  • Spese rilevanti, acquisti immobiliari, disponibilità finanziarie o altri beni possono costituire indici presuntivi di ulteriori redditi rispetto a quelli risultanti dal catasto.
  • L'Amministrazione deve individuare e valutare concretamente gli elementi esterni che rendono incompatibile il tenore di vita con il reddito dichiarato; non è sufficiente richiamare la sola qualifica professionale del contribuente.
  • Il contribuente deve fornire una prova documentale e specifica che le somme utilizzate derivino da redditi esenti, già tassati, non imponibili, da risparmi pregressi o da altre fonti lecite e fiscalmente compatibili.
  • In sede di opposizione, il giudice tributario deve esaminare sia gli indici utilizzati dall'Amministrazione sia le giustificazioni offerte dal contribuente, motivando espressamente sulle ragioni dell'accoglimento o del rigetto.

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