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Ordinanza

Ordinanza n. 187/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria - della formazione del silenzio assenso sulla istanza del 02.02.2023, presentata dalla società ricorrente, per il tramite dello sportello SUAP del Comune di Brindisi, per l’installazione di un impianto radioelettrico rete radio a larga banda punto-multipunto e punto-punto con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 w e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, da realizzare nell’area sita in agro di Tuturano, frazione del Comune di Brindisi (BR), censita al catasto NCT al Foglio 166, p.lla 1079; in via subordinata > per l’accertamento e la declaratoria - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Brindisi sulla istanza del 02.02.2023, presentata dalla società ricorrente, per il tramite dello sportello SUAP del Comune di Brindisi, per l’installazione di un impianto radioelettrico rete radio a larga banda punto-multipunto e punto-punto con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 w e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, da realizzare nell’area sita in agro di Tuturano, frazione del Comune di Brindisi (BR), censita al catasto NCT al Foglio 166, p.lla 1079; > per la conseguente condanna - del Comune di Brindisi ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento de quo entro il termine massimo di trenta giorni, ovvero nel termine ritenuto congruo e di giustizia, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato.

Giustizia amministrativa202400783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Brindisi sull’istanza per l’installazione di un impianto radioelettrico, con domanda principale di accertamento della formazione del silenzio-assenso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per accertare, in via principale, la formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata il 2 febbraio 2023 tramite il SUAP del Comune di Brindisi, avente a oggetto l’installazione, nell’agro di Tuturano, di un impianto radioelettrico per rete radio a larga banda punto-multipunto e punto-punto, con potenza massima per singola antenna non superiore a 10 W e superficie radiante non superiore a 0,5 mq. In via subordinata, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e la condanna del Comune alla conclusione del procedimento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La ricorrente ha sostenuto l’applicabilità dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e la formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine previsto dalla legge, decorrente dall’integrazione documentale, richiamando anche il parere favorevole del Settore Urbanistica comunale del 26 marzo 2024, trasmesso al SUAP.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda principale. Rilevato il mancato deposito di ulteriori memorie da parte della ricorrente e la mancata costituzione del Comune, ha disposto incombenti istruttori. La ricorrente deve depositare una nota di chiarimenti per precisare se permanga l’interesse alla decisione, anche alla luce dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, secondo cui, decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione comunica entro sette giorni l’attestazione di avvenuta autorizzazione e, decorso tale ulteriore termine, è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. Il Comune deve depositare una relazione documentata sui fatti e sul procedimento. Gli adempimenti devono essere svolti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della ricorrente. Ogni decisione è stata sospesa e la causa è stata rinviata all’udienza camerale del 27 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    La ricorrente ha invocato la disciplina speciale per l’autorizzazione degli impianti radioelettrici e la formazione del silenzio-assenso decorso il termine previsto dalla legge.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    decorso il suddetto termine (rectius, il termine previsto dal legislatore per la formazione del silenzio-assenso), l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente

    La disposizione è stata ritenuta rilevante per verificare l’interesse attuale alla decisione, poiché, una volta decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso e quello per la comunicazione dell’attestazione, il richiedente può avvalersi dell’autocertificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto all’accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, il giudice può richiedere al ricorrente di chiarire la permanenza dell’interesse alla decisione alla luce del meccanismo che consente, decorso il termine per la comunicazione dell’attestazione amministrativa, di utilizzare l’autocertificazione dell’avvenuta autorizzazione.
  • Quando la controversia sul silenzio-assenso non è sufficientemente definita dagli atti disponibili e l’amministrazione non si è costituita, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione documentata dell’ente, sospendendo ogni pronuncia sulla domanda e rinviando la causa a una successiva udienza camerale.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioTelecomunicazioni e impianti radioIstruttoria processuale
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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