Sentenza n. 250/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n° 162/2025 pronunciata in data 14 aprile 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 09 maggio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 808/2024. con cui i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: RITA ASCIONE, per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 dell'importo di Euro 2500,00; SIMONA CRESTA, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 dell'importo di Euro 2000,00; SOFIA BOTTERO, per gli anni scolastici 2021/2022 - 2023/2024 dell'importo di Euro 1000,00; LAURA SACCHI, per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 dell'importo di Euro 1000,00; GENNARO TAMMARO, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 dell'importo di Euro 1500,00; ALESSANDRA MASSARO, per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - dell'importo di Euro 1000,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento dei contributi annuali per la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria, divenuta cosa giudicata, con la quale era stato accertato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione e il Ministero era stato condannato al pagamento delle somme relative agli anni scolastici indicati per ciascun ricorrente. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto le somme dovute a Rita Ascione, Gennaro Tammaro e Laura Sacchi, insistendo invece per l'ottemperanza in favore di Simona Cresta, Sofia Bottero e Alessandra Massaro. È stata inoltre chiesta la condanna alle spese nei confronti del Ministero, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Rita Ascione, Gennaro Tammaro e Laura Sacchi, poiché il titolo giudiziale era stato eseguito nei loro confronti. Per Simona Cresta, Sofia Bottero e Alessandra Massaro ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Alessandria e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.300 euro oltre accessori, nonché del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata motivata dal fatto che l'Amministrazione aveva dato esecuzione al titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un integrale soddisfacimento della pretesa azionata.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente intervenuto durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
- Quando il giudicato sia stato eseguito solo parzialmente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di completarne l'esecuzione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all'Amministrazione inadempiente dopo l'inutile scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
- L'Amministrazione che abbia eseguito il giudicato solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso può essere condannata alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
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