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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05927/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., relativa a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla pena concordata sia in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che il ricorso investe profili non consentiti contro una sentenza di concordato in appello, poiché non denuncia vizi della formazione del consenso, del consenso del Procuratore generale o difformità tra accordo e decisione, né allega l'illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, oltre all'ipotesi di illegalità della pena; invece sono inammissibili le doglianze che attengano ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla mera misura della pena concordata se non denunciata come illegale. Poiché il ricorrente contestava la pena concordata senza prospettare illegalità della sanzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., esclusa ogni assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis è ammesso solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e decisione, non per censure sui motivi rinunciati o sulla mera determinazione della pena salvo illegalità.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. nel codice di rito.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato come forma prevista per la richiesta con cui le parti dichiarano di concordare sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso contro la sentenza di concordato in appello, secondo il perimetro indicato dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio, in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo censure che investano la validità del consenso delle parti, il consenso del Procuratore generale o la corrispondenza tra accordo processuale e decisione del giudice.
  • Le doglianze relative ai motivi rinunciati con il concordato in appello sono inammissibili, così come la censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo i limiti specificamente ammessi dalla giurisprudenza.
  • La contestazione della pena concordata è inammissibile se non viene prospettata una sua illegalità; il negozio processuale validamente stipulato e recepito in sentenza non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente va condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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