Sentenza n. 10960/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di ammissione alla misura di incentivazione denominata “Sea Modal Shift” - I annualità (viaggi dal 6 dicembre 2023 al 5 dicembre 2024), come comunicato dal soggetto gestore - RAM s.p.a. - con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 23 aprile 2025, confermata con successiva e-mail del 28 maggio 2025; - del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale n. 166 del 11 ottobre 2023, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; - del Decreto Direttoriale n. 42 del 6 dicembre 2023, attuativo dell’incentivo “Sea Modal Shift” di cui al predetto Decreto Interministeriale n. 166 del 11 ottobre 2023,; - del Decreto Direttoriale n. 53 del 20 dicembre 2023, con cui è stato approvato l'elenco delle imprese beneficiarie; - del Decreto Direttoriale n. 1 del 12 gennaio 2024, recante l’individuazione di nuove rotte aggiuntive rispetto a quelle già indicate nell’Allegato A del Regolamento sopra indicato; - del Decreto Direttoriale n. 53 del 31 luglio 2024, recante l’individuazione delle modalità di richiesta dell’acconto per l’incentivo “Sea Modal Shift” - I annualità; - del Decreto Direttoriale n. 1 del 23 gennaio 2025, recante indicazione delle modalità operative per la presentazione delle istanze di rendicontazione; - ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e comunque pregiudizievole per il ricorrente, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prima annualità della misura di incentivazione Sea Modal Shift e atti regolatori e attuativi della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già beneficiaria del precedente incentivo Marebonus, ha contestato la propria non ammissione alla misura Sea Modal Shift, disposta perché non aveva presentato entro il termine previsto la domanda di accesso alla prima fase della procedura. Ha dedotto: 1) inidoneità della pubblicazione del decreto direttoriale sul sito del Ministero e del gestore a far decorrere un termine decadenziale nei confronti di una platea indeterminata; 2) irragionevolezza e sproporzione del termine di soli nove giorni, decorrente dalla stessa data di pubblicazione del decreto; 3) natura meramente preliminare e non costitutiva della domanda di accesso, con conseguente possibilità di accedere direttamente alla fase di rendicontazione; 4) illegittimità, per illogicità e sproporzione, della disciplina ove interpretata nel senso di escludere dal beneficio chi non avesse presentato tempestivamente la domanda iniziale; 5) manifesta ingiustizia e violazione della proporzionalità del diniego; 6) violazione dell'art. 12 l. n. 241/1990 e del principio di massima partecipazione per l'individuazione, dopo la scadenza del termine, di ulteriori rotte ammissibili. Le amministrazioni e RAM hanno eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità delle censure rivolte alla cornice regolatoria e l'inammissibilità del ricorso per l'asserita natura non provvedimentale delle comunicazioni impugnate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari per la manifesta infondatezza nel merito. Ha ritenuto idonea la pubblicazione del decreto direttoriale sui siti istituzionali del Ministero e di RAM a produrre effetti di pubblicità legale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. n. 69/2009, e a rendere opponibile erga omnes il termine perentorio, anche perché il regolamento interministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prescriveva la pubblicazione del provvedimento di apertura dei termini sul sito del Ministero. Ha escluso quindi un affidamento incolpevole della ricorrente, anche considerando la partecipazione di oltre seicento imprese. Il termine di nove giorni è stato giudicato congruo, poiché la procedura costituiva l'evoluzione del noto Marebonus e la domanda richiedeva essenzialmente la compilazione di un piano previsionale; la perentorietà era giustificata dalle esigenze di certezza, parità di trattamento, programmazione, stabilizzazione della platea e gestione delle risorse disponibili. Il Collegio ha chiarito che la procedura si articola in due fasi: una prima domanda di accesso, necessaria per stimare l'importo astrattamente spettante e definire la platea, e una successiva rendicontazione dei viaggi effettivamente svolti. La domanda iniziale e il piano previsionale costituiscono pertanto requisiti essenziali di ammissibilità e non hanno funzione meramente statistico-organizzativa; la rendicontazione è riservata alle imprese previamente ammesse e non può costituire un canale alternativo di ingresso, poiché ciò introdurrebbe un inammissibile soccorso procedimentale e altererebbe la par condicio e il riparto delle risorse. È stato quindi ritenuto legittimo il diniego di accesso alla rendicontazione. Il sesto motivo è stato ritenuto privo di interesse, poiché la ricorrente, non ammessa alla procedura, non era incisa dall'ampliamento delle rotte; comunque, il decreto successivo aveva soltanto ampliato l'ambito oggettivo della misura senza modificare criteri e termini di ammissione né imporre la riapertura dei termini. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69
a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati
La pubblicazione sui siti istituzionali può costituire pubblicità legale degli atti amministrativi e rendere opponibili i termini procedimentali, quando tale modalità sia prevista dalla disciplina applicabile.
art. 1 l. n. 241/1990
I principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità e proporzionalità non impediscono la previsione di termini perentori per l'accesso a misure di finanziamento, quando siano funzionali alla certezza della procedura e alla parità di trattamento.
art. 3 l. n. 241/1990
Non è stata ravvisata una carenza di motivazione o di istruttoria nella disciplina e nel diniego di ammissione, fondati sul mancato rispetto del termine e delle modalità prescritte.
art. 12 l. n. 241/1990
L'ampliamento successivo delle rotte ammissibili, se non modifica i criteri e i termini di accesso e si limita ad ampliare l'ambito oggettivo della misura secondo il regolamento, non impone la riapertura dei termini né viola il principio di massima partecipazione.
art. 97 Cost.
Le esigenze di buon andamento e imparzialità giustificano la stabilizzazione della platea dei richiedenti e il rispetto rigoroso dei termini nelle procedure di riparto di risorse pubbliche.
art. 9, comma 3, decreto interministeriale n. 166 dell'11 ottobre 2023
La disposizione prevede che l'apertura dei termini sia disposta con provvedimento della Direzione Generale, da adottare e pubblicare sul sito istituzionale del Ministero.
art. 7, comma 1, decreto interministeriale n. 166 dell'11 ottobre 2023
La disciplina consente agli interessati di proporre ulteriori rotte nella domanda di partecipazione e all'amministrazione di aggiornarne l'elenco con successivo decreto, senza incidere necessariamente sui termini e sui criteri di ammissione.
art. 1, comma 1, decreto direttoriale n. 42 del 6 dicembre 2023
Solo le imprese ammesse alla prima fase e che abbiano presentato la domanda esclusivamente tramite la piattaforma informatica possono accedere alla successiva fase di rendicontazione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici consente al giudice di prescindere dall'esame delle eccezioni in rito quando il ricorso sia manifestamente infondato nel merito.
Massime di principio
- Quando la disciplina di una misura di finanziamento prevede che l'apertura dei termini sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, la pubblicazione telematica può avere efficacia di pubblicità legale e rendere opponibile erga omnes il termine perentorio di presentazione della domanda, senza necessità di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto amministrativo generale, salvo diversa previsione normativa.
- Nelle procedure selettive per l'attribuzione di benefici economici, il termine e le modalità di presentazione della domanda possono costituire requisiti essenziali di ammissibilità, non surrogabili mediante una successiva rendicontazione dell'attività svolta.
- Quando una misura di incentivazione è articolata in una fase iniziale di accesso e programmazione e in una successiva fase di rendicontazione, la rendicontazione è riservata ai soggetti previamente ammessi; non può essere utilizzata come canale alternativo o tardivo di ingresso nella procedura.
- La previsione di un termine breve e perentorio per partecipare a una procedura di finanziamento è legittima se, avuto riguardo alla semplicità degli adempimenti richiesti e alla conoscenza del settore da parte degli operatori, è funzionale alla certezza della platea, alla parità di trattamento, alla programmazione e alla gestione delle risorse disponibili.
- L'ampliamento successivo dell'ambito oggettivo di una misura mediante l'aggiunta di nuove rotte o attività ammissibili non impone la riapertura dei termini quando non modifichi i criteri di ammissione né le scansioni temporali della procedura e sia previsto dalla disciplina regolatoria.
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