Sentenza n. 1020/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento 1) dell’ordinanza del Comune di Tremestieri Etneo, 5° Direzione Utc Pian. Urb. Manutenzione e Pubblica Illuminazione del 31.10.2025 n. 6 (successivamente notificata il 4 novembre 2025), con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere ivi indicate; 2) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: a) la comunicazione di avvio del procedimento del 4.2.2025 n. 3761 prot.; b) la nota dell’8.4.2025 n. 9974 prot. di rigetto delle deduzioni; c) la nota del 30.10.2025 n. 28858 prot.; d) il verbale di accertamenti della Polizia Municipale del 2.10.2024 prot. 24-14/02 P.E..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di due strutture verandate, una con vasca o piscina interrata, tettoie e opere accessorie realizzate in area vincolata paesaggisticamente e in zona sismica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione e gli atti presupposti, sostenendo che le opere fossero state realizzate mediante CILA e autorizzazione del Genio Civile e avessero natura pertinenziale, precaria e facilmente amovibile. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 6, comma 1, lett. b-bis), 22, 31, 36-bis e 37 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 20 della l.r. 4/2003 e dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità dei presupposti, irragionevolezza, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento. In particolare, ha sostenuto che le strutture rientrassero nell'edilizia libera, nella disciplina delle pergotende o delle VEPA, ovvero nel regime della SCIA, con applicazione della sanzione pecuniaria dell'art. 37 anziché della demolizione prevista dall'art. 31; ha inoltre contestato la qualificazione della vasca come piscina soggetta a titolo edilizio. Il ricorrente ha chiesto il rinvio dell'udienza in ragione della successiva presentazione di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, rilevando che le parti non dispongono dei tempi del processo e che il differimento è ammissibile solo in presenza di situazioni eccezionali, non ravvisate nel caso concreto. Ha respinto anche l'eccezione comunale di improcedibilità: la presentazione di una domanda di sanatoria sospende l'efficacia dell'ordine di demolizione, ponendolo in stato di quiescenza, ma non lo rende inefficace né fa venir meno l'interesse all'impugnazione; in caso di rigetto della sanatoria, l'ordine riacquista efficacia. Nel merito, il Collegio ha ritenuto necessario valutare unitariamente la pluralità delle opere, escludendo la loro scomposizione atomistica per ottenere un regime edilizio più favorevole, poiché gli interventi presentavano reciproche interazioni strutturali e funzionali e un unico impatto sul territorio. Il TAR ha poi ritenuto decisiva la collocazione delle opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico e l'assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, circostanze non contestate. In area vincolata, l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica legittima l'ordine di demolizione ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 31 del d.P.R. 380/2001, a prescindere dal regime edilizio applicabile e anche quando le opere sarebbero astrattamente riconducibili all'edilizia libera. Il Collegio ha quindi ritenuto infondate le censure senza dover decidere in concreto se ciascun manufatto necessitasse di permesso di costruire. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l'Amministrazione comunale ad irrogare la più grave delle sanzioni previste
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica consente e impone l'adozione della sanzione demolitoria più grave.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione è applicabile alle opere realizzate in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica anche a prescindere dal titolo edilizio eventualmente necessario e persino per opere astrattamente riconducibili all'edilizia libera.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell'intervento come nuova costruzione era stata sostenuta dal Comune, ma il TAR non ha ritenuto necessario risolvere definitivamente tale questione, essendo decisiva l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica.
art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001
VEPA-vetrate panoramiche amovibili
La possibile riconducibilità delle opere all'edilizia libera non esclude, in area vincolata e in assenza di autorizzazione paesaggistica, l'applicazione della sanzione demolitoria.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La prospettata riconducibilità degli interventi al regime della SCIA non è stata ritenuta decisiva, poiché l'assenza del titolo paesaggistico in area vincolata giustifica comunque la demolizione.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria prevista per interventi eseguibili con SCIA non prevale sulla sanzione demolitoria conseguente alla realizzazione di opere in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica.
art. 3 l. 241/1990
Il vizio di difetto di motivazione è stato respinto in quanto l'ordinanza indicava la collocazione in area vincolata e l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, ritenute circostanze decisive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina l'improcedibilità dell'impugnazione proposta contro l'ordine di demolizione: sospende temporaneamente l'efficacia dell'ordine, che rimane valido e può riacquistare efficacia in caso di rigetto della sanatoria.
- Una pluralità di opere edilizie deve essere valutata unitariamente, considerando le reciproche interazioni strutturali e funzionali e l'impatto complessivo sul territorio; non è consentito frazionare artificiosamente gli interventi per ricondurne singole componenti a regimi edilizi meno rigorosi.
- La realizzazione di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, legittima l'ordine di demolizione ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 31 del d.P.R. 380/2001, indipendentemente dal regime autorizzatorio edilizio applicabile.
- In area vincolata, la sanzione demolitoria può essere applicata anche quando le opere, considerate sotto il solo profilo edilizio, sarebbero riconducibili all'edilizia libera, alla SCIA o a un intervento non soggetto a permesso di costruire.
- Il rinvio dell'udienza non costituisce un diritto potestativo delle parti: al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, è rimesso alla valutazione del giudice e richiede situazioni eccezionali o gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa.
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