Sentenza n. 187/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, con assegnazione della carta elettronica del docente secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accredito dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi legali. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il Ministero ha dedotto l'insussistenza di un presupposto dell'ottemperanza, sostenendo che la ricorrente non avesse formulato un'espressa domanda di esecuzione, ma si fosse limitata a notificare la sentenza munita di attestazione di conformità. La ricorrente ha quindi chiesto l'attivazione dei poteri di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute in conto carta elettronica del docente ai fini dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con gli accessori previsti dal titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha respinto la difesa ministeriale relativa alla mancata previa domanda espressa di esecuzione, rilevando che l'art. 114, comma 1, c.p.a. consente di proporre l'azione di ottemperanza anche senza previa diffida; pertanto, non è necessaria una preventiva intimazione ad adempiere. Per l'eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Non ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato il contenuto importo da corrispondere e la maturazione degli interessi secondo il titolo giudiziale. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
l’azione per l’ottemperanza può essere proposta “anche senza previa diffida”
L'azione di ottemperanza non richiede una previa diffida o intimazione ad adempiere all'amministrazione; la notifica del titolo giudiziale non deve necessariamente contenere un'espressa domanda stragiudiziale di esecuzione.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della maturazione degli interessi previsti dal titolo giudiziale.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli di pagamento è ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza.
art. 6, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990
L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero; il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015
Il beneficio della carta elettronica del docente costituisce la modalità attraverso cui deve essere eseguito il riconoscimento giudiziale delle somme destinate all'aggiornamento e alla formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28 novembre 2016
Le modalità e funzionalità della carta elettronica del docente costituiscono il quadro attuativo per l'accredito del beneficio riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida o intimazione ad adempiere; non è quindi necessario che la notifica del titolo giudiziale all'amministrazione contenga una specifica richiesta stragiudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza allegando che l'esecuzione spetti a un diverso organo centrale dello stesso Ministero: gli uffici competenti devono provvedere o trasmettere gli atti all'organo competente secondo le regole organizzative applicabili.
- Quando un giudicato riconosce a un docente il beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'esecuzione deve avvenire mediante accredito delle somme sulla carta del docente, con gli accessori stabiliti dal titolo giudiziale, entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
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