Cassazione Penale, Ordinanza n. 21795/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo mirava a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che il secondo motivo sulla prescrizione era infondato perché il termine non era ancora maturato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo si censurava il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di prove testimoniali ritenute decisive, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata; con il secondo si invocava l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a una non consentita rilettura del compendio probatorio e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con la valutazione complessiva delle prove svolta in appello. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la prescrizione, tenuto conto della sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla l. n. 103/2017, maturerà solo il 26/11/2026.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
indica il reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello, ossia resistenza a pubblico ufficiale.
l. 23 giugno 2017, n. 103
richiamata ai fini del calcolo della prescrizione, per la sospensione di anni 1 e mesi 6 del termine prescrizionale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione della vicenda criminosa quando la sentenza impugnata presenti un apparato argomentativo globale, puntuale e logico.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile se non si confronta realmente con gli elementi di prova valorizzati dal giudice di merito e si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando, applicando correttamente le sospensioni del termine, il reato non risulta ancora estinto alla data della decisione.
Come è indicizzato
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