Sentenza del 07/06/2018 n. 1133 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Giudicato - Giudicato esterno - Preclude il riesame dello stesso punto di diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego della riduzione del 50% dell'ICI per inagibilità o inabitabilità degli immobili acquistati. Il Comune aveva negato l'agevolazione ritenendo che il bene dovesse essere tassato come area edificabile, poiché inserito in un piano di recupero e acquistato principalmente per la sua capacità edificatoria. Il contribuente sosteneva invece che, essendo gli immobili iscritti in catasto, la tassazione dovesse basarsi sulla rendita catastale e che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, il criterio di tassazione come area fabbricabile potesse operare solo dall'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione o trasformazione fisica. Ha inoltre invocato una precedente sentenza della stessa CTR Toscana, relativa all'annualità 2011 e divenuta definitiva, quale giudicato esterno vincolante sul medesimo punto di diritto.
La decisione
La CTR Toscana ha accolto l'appello del contribuente e riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, riconoscendo l'efficacia del giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza n. 2418/2017, relativa all'anno 2011. La CTR ha ritenuto che il precedente accertamento, avente a oggetto il medesimo punto fondamentale, impedisse di riesaminare la questione. Ha inoltre aderito all'interpretazione secondo cui l'area diventa fiscalmente fabbricabile, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, dal momento in cui inizia l'effettiva utilizzazione edificatoria, ossia la trasformazione fisica del complesso immobiliare. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992
Le aree sono ritenute fabbricabili dal momento in cui inizia la utilizzazione edificatoria e cioè dal momento in cui inizia la trasformazione fisica del complesso immobiliare.
La qualificazione fiscale dell'area come fabbricabile decorre dall'inizio concreto dell'attività edificatoria o della trasformazione fisica dell'immobile, non dalla sola inclusione dell'area in un piano urbanistico o dalla mera potenzialità edificatoria.
Giudicato esterno secondo Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006
L'accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo.
Una sentenza definitiva vincola anche in un processo successivo quando risolve un punto fondamentale, comune e logicamente indispensabile per entrambe le controversie, anche se le annualità o le domande specifiche sono diverse.
Cassazione, sentenza n. 943/2016
La decisione è richiamata come ulteriore conferma del principio secondo cui il giudicato esterno impedisce di riesaminare una questione giuridica già definitivamente risolta e comune a controversie successive.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato può produrre effetti vincolanti in un processo successivo anche se riguarda un'annualità diversa, purché riguardi lo stesso rapporto o una questione fondamentale comune e costituisca la premessa logica della nuova decisione.
- La sola destinazione urbanistica dell'area, l'inserimento in un piano di recupero o la potenzialità edificatoria non sono necessariamente sufficienti a far decorrere la tassazione come area fabbricabile: occorre verificare, secondo la norma applicabile, quando sia iniziata l'effettiva trasformazione fisica o utilizzazione edificatoria.
- L'iscrizione catastale e la rendita catastale possono assumere rilievo nella determinazione del tributo finché non si è verificata la concreta trasformazione dell'immobile, ma la qualificazione fiscale deve essere valutata alla luce della situazione effettiva e della normativa vigente.
- In controversie ripetute tra le stesse parti e sul medesimo immobile, è opportuno verificare l'esistenza di precedenti sentenze definitive, perché il giudicato esterno può prevalere sulla necessità di riesaminare la questione nell'annualità successiva.
- Il giudicato esterno opera solo se vi è effettiva identità o comunanza del punto decisivo: non basta che le controversie siano semplicemente simili o riguardino lo stesso contribuente.
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