Cassazione Penale, Sentenza n. 31548/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per calunnia lamentando: 1) la mancata assunzione della prova decisiva consistente nell'audizione del notaio (Buhler e altri notai ginevrini), la cui escussione era stata revocata per superfluità e che, secondo la difesa, avrebbe chiarito l'autenticità/attestazione del documento oggetto di controversia; 2) il travisamento della prova nella valutazione del dolo, con errore sul fatto che la falsificazione non sarebbe potuta avvenire perché l'originale era in possesso del ricorrente (il ricorrente sostiene invece che il falso riguardava la copia autenticata) e censura della valutazione delle consulenze grafologiche e delle dichiarazioni di avvocati/testimoni. In aggiunta la difesa ha depositato in cassazione una memoria con nuova documentazione e argomentazioni che il ricorso originario non conteneva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non idoneo a dimostrare che l'escussione del notaio avrebbe avuto efficacia decisiva per modificare l'esito del processo; ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'imputato aveva ammesso di essere in possesso degli originali e di trattenere la somma di 150.000 franchi, elementi che assorbivano le censure difensive e rendevano superflua la produzione della prova dedotta. Ha inoltre escluso l'ammissibilità di memorie e documenti nuovi depositati in cassazione volti a sanare la genericità del ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (liquidate in euro 3.510,00 per ciascuna), oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti alla estensione del ricorso per cassazione
La Corte ricorda il limite di ammissibilità del ricorso in cassazione rispetto ai motivi e alle questioni dedotte rispetto a quanto già specificato nel gravame; la difesa non può ampliare oltre i limiti previsti
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale
Procedura utilizzata per la trattazione scritta delle conclusioni quando non è richiesta la discussione orale; le parti hanno depositato memorie scritte
art. 585 cod. proc. pen.
termine e contenuti per i motivi di ricorso in cassazione
Richiama i limiti formali e sostanziali dei motivi di ricorso; motivi nuovi o ampliamenti fuori termine sono inammissibili
Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017 (giurisprudenza)
richiamo sul potere del giudice di revocare prove già ammesse per superfluità e sulla verifica della logica della motivazione
La Corte applica il principio secondo cui la revoca di una prova già ammessa può essere verificata in cassazione solo nella logica e congruenza della motivazione resa dal giudice di merito
Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020 (giurisprudenza)
principio sulla necessità di specificare perché una prova sarebbe decisiva
Per sostenere in cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva è necessario spiegare concretamente come quella prova avrebbe determinato un esito diverso del processo
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
richiamo in tema di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Il versamento della somma alla Cassa delle ammende può essere escluso solo ove emerga l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione il ricorrente deve spiegare con precisione perché la prova non assunta sarebbe stata 'decisiva' e come avrebbe cambiato l'esito del processo: mere affermazioni di possibile utilità non sono sufficienti
- La revoca per superfluità di una prova già ammessa dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo quanto alla logica e congruenza della motivazione che l'ha disposta, non per una rivalutazione ex novo del materiale probatorio
- Le ammissioni dell'imputato rese in dibattimento (per es. possesso degli originali o di somme contestate) possono assorbire e neutralizzare censure difensive e rendere irrilevanti prove addotte tardivamente
- Non è ammesso introdurre in Cassazione documentazione o argomenti nuovi che modifichino il contenuto originario del ricorso o che richiedano una valutazione probatoria 'di merito'; tali atti devono essere prodotti e valutati nei gradi di merito
- I termini e i limiti formali previsti dal codice per i motivi di ricorso (art. 585 e connessi) vanno rigorosamente rispettati: l'ampliamento tardivo del petitum o l'introduzione di nuovi motivi comportano l'inammissibilità
- Quando una questione è stata affrontata e motivata dai giudici di merito con riferimento alle dichiarazioni e alle prove raccolte, la Cassazione non procede a una nuova valutazione dei fatti ma verifica la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione
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