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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio, nota prefettizia e certificato medico di non idoneità all’uso delle armi per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Venezia, la relativa nota della Prefettura, il certificato di non idoneità all’uso delle armi per difesa personale rilasciato dal Collegio Medico dell’Azienda UlSS 3 Serenissima e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia la contestazione delle valutazioni amministrative e medico-legali poste a fondamento della mancata idoneità e delle conseguenti determinazioni prefettizie.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. In particolare, ha considerato che le circostanze riportate nel verbale di Pronto Soccorso, richiamato nei provvedimenti impugnati, apparissero di per sé idonee a giustificare le valutazioni compiute dall’Amministrazione. Ha quindi respinto la domanda cautelare, senza sospendere gli atti impugnati. Il Collegio ha comunque precisato che la ricorrente può sottoporre alla valutazione discrezionale della Prefettura l’adozione di particolari misure idonee a consentire la restituzione dell’arma in condizioni di piena sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l’ha respinta ritenendo insufficienti i profili di fondatezza del ricorso.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento prefettizio fondato su valutazioni concernenti l’idoneità all’uso delle armi può essere respinta quando, a un sommario esame, le circostanze documentate negli atti sanitari richiamati dall’amministrazione risultino idonee a giustificare le valutazioni adottate.
  • Il giudice amministrativo può negare la sospensione cautelare dell’atto prefettizio e, al contempo, lasciare ferma la possibilità per l’interessato di chiedere alla Prefettura l’adozione di misure specifiche che consentano la restituzione dell’arma in condizioni di piena sicurezza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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