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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1465/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti impugnarono cinque avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2002 per omesso versamento dell’ICI, deducendone la carenza di motivazione e l’inesistenza della notificazione, oltre alla non debenza dell’imposta: alcuni terreni sarebbero stati espropriati, altri agricoli e non edificabili, e alcuni erano coltivati da contribuenti aventi qualifica agricola. La Commissione tributaria provinciale di Ragusa accolse il ricorso; su appello del Comune, la Commissione tributaria regionale della Sicilia riformò la decisione, ritenendo motivati gli atti e affermando che la natura edificatoria dei terreni esulava dalla giurisdizione tributaria. I contribuenti ricorsero per cassazione con dieci motivi. Con i primi due contestarono, rispettivamente, la mancata allegazione della delibera comunale e del PRG agli avvisi e l’insufficienza della motivazione sul valore venale. Con il terzo e il quarto denunciarono l’erronea esclusione della giurisdizione tributaria sull’accertamento della natura edificabile dei terreni e il carattere apparente della motivazione sul punto. Con il quinto, sesto e settimo lamentarono l’omesso esame e la mancata decisione sulla dedotta esenzione ICI relativa ai terreni agricoli condotti da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi. Con l’ottavo, nono e decimo censurarono l’affermazione che fossero state proposte per la prima volta in appello le deduzioni relative a terreni espropriati e a un fabbricato asseritamente al servizio dell’azienda agricola, riproponendo la censura sotto profili di violazione di legge e motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi. Ha ritenuto che le delibere comunali e il PRG, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale, non debbano essere allegati agli avvisi ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente; il secondo motivo è stato inoltre giudicato carente di autosufficienza per la mancata riproduzione degli avvisi, e comunque infondato, poiché gli atti richiamavano la delibera comunale sui criteri di determinazione del valore. Ha accolto il terzo e il quarto motivo: la natura edificabile del terreno è rilevante per l’imponibilità e la determinazione della base imponibile ICI e deve essere accertata dal giudice tributario sulla base degli strumenti urbanistici; la diversa affermazione della CTR era apodittica e non intelligibile. Ha accolto anche il quinto, sesto e settimo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la deduzione, formulata già in appello, secondo cui alcuni terreni erano agricoli ed erano condotti da soggetti che assumevano di possedere i requisiti per l’agevolazione; l’effettiva conduzione dei terreni e i requisiti soggettivi richiedevano accertamento. Ha accolto infine l’ottavo, il nono e il decimo motivo: le deduzioni riguardanti le particelle già espropriate e gli altri cespiti erano state formulate già nel giudizio di primo grado e riproposte, sicché era errata la declaratoria di novità in appello. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che le delibere comunali relative all’applicazione di un tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

    L’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 riguarda gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti né altrimenti conoscibili dal contribuente; non si estende agli atti generali sottoposti a pubblicità legale, come le delibere comunali.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    La determinazione dell’imposta comunale sugli immobili presuppone l’accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l’edificabilità.

    Ai fini dell’ICI, la qualificazione edificatoria del terreno va accertata in concreto secondo gli strumenti urbanistici vigenti; tale accertamento rileva per stabilire l’imponibilità e la base imponibile.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 1 e 5

    L’accertamento in fatto dell’edificabilità di un’area, ai fini ICI, ne determina l’imponibilità ed il giudice tributario è tenuto a valutare l’inclusione della stessa nel Piano Regolatore Generale e negli strumenti urbanistici, in sede di commisurazione del valore venale del terreno e, dunque, di determinazione della base imponibile (Cass. S.U. n. 25506 del 2006).

    La valutazione degli strumenti urbanistici e della natura edificabile dell’area compete al giudice tributario quando è necessaria per commisurare il valore venale e determinare la base imponibile ICI.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9

    In tema di ICI, l’agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dalla descrizione negli appositi elenchi di cui alla L. n. 9 del 1963, art. 11, e della conduzione effettiva dei terreni che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la “ratio” della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.

    L’agevolazione per i terreni agricoli richiede sia la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale del possessore, sia l’effettiva conduzione dei terreni; quest’ultima deve essere provata autonomamente dal contribuente.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58

    In tema di ICI, l’agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dalla descrizione negli appositi elenchi di cui alla L. n. 9 del 1963, art. 11, e della conduzione effettiva dei terreni che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la “ratio” della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.

    La disposizione individua i soggetti cui può applicarsi l’agevolazione ICI per i terreni agricoli; la sola qualifica soggettiva non basta, essendo necessaria anche la prova della conduzione effettiva.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il Collegio segnala che la motivazione della sentenza impugnata non reca alcun riferimento nè nella parte in fatto, nè nelle ragioni della decisione(alle suddette deduzioni difensive, dovendosi così rilevare il predicato vizio motivazionale, atteso che dalla piana lettura dell’atto di appello, è evidente che i contribuenti ebbero ad eccepire la non debenza dell’imposta in ragione della mancanza del presupposto soggettivo in quanto l’area era un terreno agricolo, ed in ragione dei requisiti soggettivi dei ricorrenti.

    La totale omissione, nella sentenza, del riferimento a una deduzione difensiva rilevante e ritualmente proposta integra il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, nel caso esaminato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’affermazione: “La natura edificatoria dei terreni sfugge alla giurisdizione tributaria” è una affermazione apodittica e non intelligibile, dovendosi precisare che, al contrario, la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili presuppone l’accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l’edificabilità.

    Una motivazione apodittica e non intelligibile sul rilievo dell’edificabilità dei terreni non consente di comprendere la decisione; il giudice tributario deve invece esaminare tale questione quando è presupposto per decidere l’imponibilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, comma 2, 36 e 54

    L’accertamento in fatto dell’edificabilità di un’area, ai fini ICI, ne determina l’imponibilità ed il giudice tributario è tenuto a valutare l’inclusione della stessa nel Piano Regolatore Generale e negli strumenti urbanistici, in sede di commisurazione del valore venale del terreno e, dunque, di determinazione della base imponibile (Cass. S.U. n. 25506 del 2006).

    Nel giudizio tributario il giudice deve affrontare gli accertamenti fattuali necessari a decidere l’imponibilità e la base imponibile, compresa la classificazione urbanistica del terreno.

Massime di principio

  • Gli atti generali sottoposti a pubblicità legale, come le delibere comunali e gli strumenti urbanistici, si presumono conoscibili dal contribuente e non devono essere allegati all’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 212/2000; l’obbligo riguarda invece gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili.
  • Nel contenzioso ICI, la natura edificabile di un terreno deve essere accertata in concreto sulla base degli strumenti urbanistici vigenti. Il giudice tributario è competente a compiere tale valutazione quando da essa dipendono l’imponibilità e la determinazione del valore venale e della base imponibile.
  • L’agevolazione ICI per i terreni agricoli richiede congiuntamente la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e l’effettiva conduzione del terreno; quest’ultima circostanza deve essere provata autonomamente dal contribuente.
  • La sentenza d’appello non può dichiarare nuova una questione proposta già nel giudizio di primo grado e riproposta nelle difese successive: l’erronea declaratoria di novità, quando impedisce l’esame della questione, comporta la cassazione della decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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