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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12770/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a due contribuenti distinti avvisi di accertamento fondati su una contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, riferita a operazioni societarie e cessioni di partecipazioni asseritamente strumentali a ottenere la sostanziale detassazione dei dividendi. Le contribuenti avevano proposto separati ricorsi con proposta di mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, eccependo plurimi vizi degli atti impositivi. L'Ufficio aveva formulato controproposte di mediazione accogliendo la rideterminazione dell'imponibile prospettata dalle contribuenti, ma la lite era proseguita e la CTP aveva accolto i ricorsi nei termini della proposta di mediazione. In appello, le contribuenti avevano chiesto una tutela più ampia; tuttavia la CGT di secondo grado aveva dichiarato gli appelli inammissibili per asserita carenza di interesse, ritenendo che l'integrale accoglimento in primo grado della proposta di mediazione formulata dalle parti precludesse l'impugnazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le contribuenti denunciavano violazione dell'art. 100 c.p.c. e delle norme sull'ammissibilità dell'appello, sostenendo che nessuna norma vincola il contribuente al contenuto della proposta di mediazione non accolta e che, anzi, il giudice non è limitato da essa quando il procedimento deflattivo non si sia concluso con accordo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha interpretato l'art. 17-bis d.lgs. 546/1992 nel senso che la proposta di mediazione, se non accolta dall'Ufficio e non trasfusa in un accordo, conserva efficacia solo nella fase amministrativa del reclamo/mediazione e non vincola il giudice di merito. Di conseguenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado nei medesimi termini della proposta di mediazione non priva il contribuente dell'interesse ad appellare per ottenere un risultato più favorevole, salvo che egli abbia egli stesso limitato in modo espresso la propria domanda ai medesimi termini della proposta. La sentenza della CGT ligure è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel reclamo-mediazione tributario, la proposta formulata dal contribuente non accolta dall'Ufficio non si trasforma in un vincolo sostanziale o processuale per le fasi successive del giudizio.
  • L'accoglimento in primo grado del ricorso nei medesimi termini della proposta di mediazione non esclude di per sé l'interesse ad appellare, quando l'appellante mira a conseguire una tutela più ampia rispetto a quella già ottenuta.
  • Il giudice tributario di primo grado non è vincolato dal contenuto della proposta di mediazione respinta, potendo accogliere o rigettare il ricorso secondo le risultanze del processo.
  • La proposta di mediazione conserva efficacia solo nella fase deflattiva; in mancanza di accordo, la controversia prosegue regolarmente nei successivi gradi di giudizio.
  • L'eventuale autolimitazione del ricorrente nel reclamo/ricorso ai medesimi termini della proposta può incidere sull'interesse a impugnare, ma tale limitazione non si presume dal solo fatto di avere formulato la proposta di mediazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittiziaOnere della prova

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