Cassazione Civile, Ordinanza n. 12770/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a due contribuenti distinti avvisi di accertamento fondati su una contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, riferita a operazioni societarie e cessioni di partecipazioni asseritamente strumentali a ottenere la sostanziale detassazione dei dividendi. Le contribuenti avevano proposto separati ricorsi con proposta di mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, eccependo plurimi vizi degli atti impositivi. L'Ufficio aveva formulato controproposte di mediazione accogliendo la rideterminazione dell'imponibile prospettata dalle contribuenti, ma la lite era proseguita e la CTP aveva accolto i ricorsi nei termini della proposta di mediazione. In appello, le contribuenti avevano chiesto una tutela più ampia; tuttavia la CGT di secondo grado aveva dichiarato gli appelli inammissibili per asserita carenza di interesse, ritenendo che l'integrale accoglimento in primo grado della proposta di mediazione formulata dalle parti precludesse l'impugnazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le contribuenti denunciavano violazione dell'art. 100 c.p.c. e delle norme sull'ammissibilità dell'appello, sostenendo che nessuna norma vincola il contribuente al contenuto della proposta di mediazione non accolta e che, anzi, il giudice non è limitato da essa quando il procedimento deflattivo non si sia concluso con accordo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha interpretato l'art. 17-bis d.lgs. 546/1992 nel senso che la proposta di mediazione, se non accolta dall'Ufficio e non trasfusa in un accordo, conserva efficacia solo nella fase amministrativa del reclamo/mediazione e non vincola il giudice di merito. Di conseguenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado nei medesimi termini della proposta di mediazione non priva il contribuente dell'interesse ad appellare per ottenere un risultato più favorevole, salvo che egli abbia egli stesso limitato in modo espresso la propria domanda ai medesimi termini della proposta. La sentenza della CGT ligure è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro dell'interesse ad agire/impugnare; la Corte esclude che, nel caso di specie, manchi l'interesse ad appellare solo perché il primo giudice abbia accolto il ricorso nei limiti della proposta di mediazione non accettata
vizio denunciato dalle ricorrenti per violazione di norme processuali sull'ammissibilità dell'appello
la proposta di mediazione contenuta nel ricorso ha efficacia solo nella fase deflattiva; se non si perfeziona un accordo, il giudice non è vincolato dalla proposta e il contribuente può appellare per ottenere un esito più favorevole, salvo autolimitazione della domanda
norma sostanziale richiamata per qualificare la contestazione di abuso del diritto mossa dall'Ufficio
art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini dell'applicazione dell'art. 17-bis
art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992
citato nel testo dell'art. 17-bis per l'eccezione relativa alle controversie di valore indeterminabile reclamabili
art. 39, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
norma istitutiva dell'art. 17-bis nel processo tributario
art. 1, comma 611, lettera a), L. 27 dicembre 2013, n. 147
norma di modifica dell'art. 17-bis
art. 9, comma 1, lettera l), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
norma di riscrittura dell'art. 17-bis con decorrenza 1 gennaio 2016
art. 4, comma 1, lettera e), L. 31 agosto 2022, n. 130
ha introdotto il comma 9-bis sull'effetto sulle spese della soccombenza in caso di rigetto del reclamo o mancato accoglimento della proposta
art. 2, comma 3, lettera a), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
ha abrogato l'art. 17-bis
art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023
richiamato per l'applicazione temporale dell'abrogazione
Massime di principio
- Nel reclamo-mediazione tributario, la proposta formulata dal contribuente non accolta dall'Ufficio non si trasforma in un vincolo sostanziale o processuale per le fasi successive del giudizio.
- L'accoglimento in primo grado del ricorso nei medesimi termini della proposta di mediazione non esclude di per sé l'interesse ad appellare, quando l'appellante mira a conseguire una tutela più ampia rispetto a quella già ottenuta.
- Il giudice tributario di primo grado non è vincolato dal contenuto della proposta di mediazione respinta, potendo accogliere o rigettare il ricorso secondo le risultanze del processo.
- La proposta di mediazione conserva efficacia solo nella fase deflattiva; in mancanza di accordo, la controversia prosegue regolarmente nei successivi gradi di giudizio.
- L'eventuale autolimitazione del ricorrente nel reclamo/ricorso ai medesimi termini della proposta può incidere sull'interesse a impugnare, ma tale limitazione non si presume dal solo fatto di avere formulato la proposta di mediazione.
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