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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33307/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce da un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, in relazione a una porzione di un centro commerciale classificata in categoria D/8, la rendita catastale dichiarata tramite procedura DOCFA da 16.864,00 euro a 35.262,52 euro. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo non dimostrata dall’Ufficio la legittimità della pretesa e condividendo le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio svolta in un diverso giudizio, richiamata anche nel presente. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 360, n. 4, c.p.c.: sosteneva che la decisione fosse meramente apparente, priva di reale confronto con le censure mosse alla consulenza e con le controdeduzioni dell’Ufficio; contestava inoltre nel merito il metodo estimativo seguito dal consulente, ritenendolo viziato per l’uso della tabella B2 del prontuario catastale e per una asserita disomogeneità tra le unità di misura impiegate, opponendo un diverso criterio di stima fondato sulla tabella C1. La società resistente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso, anzitutto, il difetto di autosufficienza nei termini prospettati dalla resistente, rilevando che le ragioni del ricorso traevano origine dal contenuto della sentenza impugnata e che gli atti risultavano allegati ed elencati. Nel merito, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale, pur formulata per relationem, non fosse apparente: il giudice di merito aveva fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio svolta in altro giudizio, la quale risultava già corredata da chiarimenti resi dal consulente a fronte delle critiche delle parti. La Corte ha richiamato i principi sul "minimo costituzionale" della motivazione e sull’ammissibilità dell’adesione del giudice alle conclusioni del CTU quando le critiche siano state già esaminate o quando non siano specificamente contestate. Ha inoltre osservato che la censura dell’Agenzia, pur formalmente diretta contro un vizio motivazionale, tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e della stima catastale, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. È stata quindi confermata la soccombenza dell’Agenzia, con condanna alle spese e rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, ritenuta generica.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza per vizio di motivazione è stata scrutinata come denuncia di un error in procedendo, ma la censura è risultata non idonea perché mirava in sostanza a contestare il merito della valutazione tecnica.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione; non vi è nullità quando il giudice aderisce per relationem a una consulenza tecnica ritualmente acquisita e già chiarita.

  • art. 111 Cost.

    Il deficit motivazionale rileva solo quando la motivazione sia meramente apparente e impedisca il controllo sull’iter logico decisorio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il giudice non deve confutare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nei principi sull’onere di specifica allegazione e dimostrazione delle censure in cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il ragionamento seguito dal giudice e non permette un effettivo controllo di legittimità; non è sufficiente a integrare il vizio un mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e motivare anche per relationem, purché la consulenza sia stata esaminata e, se del caso, abbia già risposto ai rilievi tecnici delle parti; in tale ipotesi le contestazioni difensive non devono essere necessariamente confutate una per una.
  • Se le critiche alla consulenza sono specifiche e dettagliate, il giudice deve fornire una risposta argomentativa coerente; tuttavia, in sede di legittimità, la parte che lamenti il vizio motivazionale deve indicare in modo puntuale i passaggi della consulenza contestati e il contenuto delle censure dedotte, non potendo limitarsi a un generico dissenso sull’esito della valutazione tecnica.
  • La censura per nullità della sentenza non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o della stima compiuta dal giudice di appello: quando la doglianza attacca in realtà la correttezza della valutazione fattuale, essa è inammissibile perché chiede alla Cassazione un improprio riesame del merito.
  • In assenza di un divieto di legge, il giudice può utilizzare una consulenza tecnica svolta in altro giudizio, se ritualmente prodotta nel processo e valorizzata nella motivazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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