Cassazione Penale, Sentenza n. 33656/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione del dolo specifico relativo alla bancarotta fraudolenta documentale; il ricorrente sostiene che la società fosse inattiva e quindi mancassero gli elementi per ritenere il dolo, contestando la valutazione dei giudici di merito sulla prosecuzione dell'attività e sulla personale gestione contabile. 2) violazione dell'art. 2220 c.c. e del D.M. 17/06/2014 perché la documentazione prodotta in formato digitale (su pennetta) sarebbe comunque valida e non doveva essere considerata inattendibile. 3) vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio: si deduce che le circostanze attenuanti generiche sarebbero dovute risultare prevalenti, atteso che le aggravanti erano state escluse, e che la Corte d'appello non ha risposto a questo specifico motivo di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo parzialmente. In particolare: - Ha confermato la fondatezza delle valutazioni di merito sulla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale e sul fatto che la semplice produzione parziale di dati su supporto digitale senza documentazione cartacea corroborante non esclude responsabilità; pertanto le condanne in ordine alla bancarotta documentale e le misure accessorie sono state confermate. - Ha ritenuto infondata la censura sulla validità della documentazione digitale alla stregua dell'art. 2220 c.c. e del D.M. 17/06/2014, richiamando l'obbligo dell'amministratore di rendere leggibili e aggiornate le scritture e, se necessario, fornirne stampe. - Ha invece rilevato un vizio di motivazione nella determinazione della pena: il giudice di primo grado aveva escluso le aggravanti citate ma poi affermato che le attenuanti generiche non potevano prevalere sulla 'residua aggravante'; la Corte d'appello non ha dato risposta adeguata a tale doglianza. Per questo la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
art. 216, ultimo comma, L. fall.
Norma richiamata in relazione alle misure accessorie (inabilitazione e incapacità); la Corte ha confermato l'applicazione delle misure accessorie previste per i reati fallimentari a carico dell'imputato.
art. 219 legge fallimentare
Richiamata come possibile aggravante collegata a reati fallimentari patrimoniali; la Corte ha osservato che tale aggravante è stata esclusa in virtù dell'assoluzione per bancarotta patrimoniale, con conseguente rilievo nella determinazione della pena.
art. 2220 cod. civ.
art. 2220, terzo comma, cod. civ.
Stabilisce la possibilità di conservare scritture e documenti su supporti informatici a condizione che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano essere rese leggibili; la Corte ha interpretato che ciò non esonera l'amministratore dall'obbligo di aggiornare i dati e di fornire stampe/mezzi di lettura in caso di controlli, sicché la sola memoria digitale parziale e non corroborata non è sufficiente a escludere responsabilità.
D.M. 17 giugno 2014 (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
D.M. 17/06/2014 (disciplinante la conservazione digitale)
Riconosce la conservazione digitale delle registrazioni contabili, ma la Corte ha sottolineato che la normativa impone che i supporti consentano la leggibilità e l'accesso ai dati; in assenza di documenti cartacei e di completezza delle registrazioni la documentazione digitale prodotta può risultare insufficiente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per la limitazione della riproduzione dei motivi di ricorso nei termini strettamente necessari; la Corte ha richiamato il principio che in cassazione non è consentita una nuova rivalutazione integrale degli atti del processo se non previamente dedotta nelle fasi di merito.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito dei fatti: le censure che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se configurano mera rivalutazione degli atti processuali non sollevata nei precedenti gradi.
- La sola omissione, sottrazione o produzione parziale di scritture contabili non costituisce automaticamente prova del dolo specifico: per la bancarotta documentale occorrono elementi indiziari aggiuntivi che dimostrino la volontà di arrecare pregiudizio o procurare un ingiusto profitto (es. gestione personale della contabilità, conoscenza della situazione debitoria, comportamenti di occultamento).
- I documenti informatici sono validi se conservati secondo le regole (art. 2220 c.c. e normativa ministeriale): tuttavia l'amministratore resta obbligato ad aggiornare i dati e a renderli leggibili (anche mediante stampe) su richiesta; la produzione su supporto digitale incompleta o non verificabile può essere considerata inattendibile.
- L'obbligo di tenuta delle scritture contabili perdura anche quando l'attività d'impresa sia cessata di fatto; l'obbligo decade solo con la formale cessazione dell'azienda e la cancellazione dal registro delle imprese.
- In sede di determinazione della pena il giudice deve dare adeguata motivazione sul rapporto tra aggravanti e attenuanti: se le aggravanti sono escluse, il giudice è tenuto a riesaminare se le attenuanti debbano essere riconosciute e con quale incidenza sul trattamento sanzionatorio; la mancata risposta su punto specifico può determinare annullamento limitato alla pena.
- Le eccezioni di diritto formale (es. validità della documentazione digitale) vanno valutate alla luce delle concrete modalità di conservazione e della completezza della documentazione; la produzione di supporti magnetici non sostituisce automaticamente la documentazione cartacea esistente.
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