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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33656/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione del dolo specifico relativo alla bancarotta fraudolenta documentale; il ricorrente sostiene che la società fosse inattiva e quindi mancassero gli elementi per ritenere il dolo, contestando la valutazione dei giudici di merito sulla prosecuzione dell'attività e sulla personale gestione contabile. 2) violazione dell'art. 2220 c.c. e del D.M. 17/06/2014 perché la documentazione prodotta in formato digitale (su pennetta) sarebbe comunque valida e non doveva essere considerata inattendibile. 3) vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio: si deduce che le circostanze attenuanti generiche sarebbero dovute risultare prevalenti, atteso che le aggravanti erano state escluse, e che la Corte d'appello non ha risposto a questo specifico motivo di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo parzialmente. In particolare: - Ha confermato la fondatezza delle valutazioni di merito sulla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale e sul fatto che la semplice produzione parziale di dati su supporto digitale senza documentazione cartacea corroborante non esclude responsabilità; pertanto le condanne in ordine alla bancarotta documentale e le misure accessorie sono state confermate. - Ha ritenuto infondata la censura sulla validità della documentazione digitale alla stregua dell'art. 2220 c.c. e del D.M. 17/06/2014, richiamando l'obbligo dell'amministratore di rendere leggibili e aggiornate le scritture e, se necessario, fornirne stampe. - Ha invece rilevato un vizio di motivazione nella determinazione della pena: il giudice di primo grado aveva escluso le aggravanti citate ma poi affermato che le attenuanti generiche non potevano prevalere sulla 'residua aggravante'; la Corte d'appello non ha dato risposta adeguata a tale doglianza. Per questo la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    art. 216, ultimo comma, L. fall.

    Norma richiamata in relazione alle misure accessorie (inabilitazione e incapacità); la Corte ha confermato l'applicazione delle misure accessorie previste per i reati fallimentari a carico dell'imputato.

  • art. 219 legge fallimentare

    Richiamata come possibile aggravante collegata a reati fallimentari patrimoniali; la Corte ha osservato che tale aggravante è stata esclusa in virtù dell'assoluzione per bancarotta patrimoniale, con conseguente rilievo nella determinazione della pena.

  • art. 2220 cod. civ.

    art. 2220, terzo comma, cod. civ.

    Stabilisce la possibilità di conservare scritture e documenti su supporti informatici a condizione che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano essere rese leggibili; la Corte ha interpretato che ciò non esonera l'amministratore dall'obbligo di aggiornare i dati e di fornire stampe/mezzi di lettura in caso di controlli, sicché la sola memoria digitale parziale e non corroborata non è sufficiente a escludere responsabilità.

  • D.M. 17 giugno 2014 (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

    D.M. 17/06/2014 (disciplinante la conservazione digitale)

    Riconosce la conservazione digitale delle registrazioni contabili, ma la Corte ha sottolineato che la normativa impone che i supporti consentano la leggibilità e l'accesso ai dati; in assenza di documenti cartacei e di completezza delle registrazioni la documentazione digitale prodotta può risultare insufficiente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per la limitazione della riproduzione dei motivi di ricorso nei termini strettamente necessari; la Corte ha richiamato il principio che in cassazione non è consentita una nuova rivalutazione integrale degli atti del processo se non previamente dedotta nelle fasi di merito.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito dei fatti: le censure che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se configurano mera rivalutazione degli atti processuali non sollevata nei precedenti gradi.
  • La sola omissione, sottrazione o produzione parziale di scritture contabili non costituisce automaticamente prova del dolo specifico: per la bancarotta documentale occorrono elementi indiziari aggiuntivi che dimostrino la volontà di arrecare pregiudizio o procurare un ingiusto profitto (es. gestione personale della contabilità, conoscenza della situazione debitoria, comportamenti di occultamento).
  • I documenti informatici sono validi se conservati secondo le regole (art. 2220 c.c. e normativa ministeriale): tuttavia l'amministratore resta obbligato ad aggiornare i dati e a renderli leggibili (anche mediante stampe) su richiesta; la produzione su supporto digitale incompleta o non verificabile può essere considerata inattendibile.
  • L'obbligo di tenuta delle scritture contabili perdura anche quando l'attività d'impresa sia cessata di fatto; l'obbligo decade solo con la formale cessazione dell'azienda e la cancellazione dal registro delle imprese.
  • In sede di determinazione della pena il giudice deve dare adeguata motivazione sul rapporto tra aggravanti e attenuanti: se le aggravanti sono escluse, il giudice è tenuto a riesaminare se le attenuanti debbano essere riconosciute e con quale incidenza sul trattamento sanzionatorio; la mancata risposta su punto specifico può determinare annullamento limitato alla pena.
  • Le eccezioni di diritto formale (es. validità della documentazione digitale) vanno valutate alla luce delle concrete modalità di conservazione e della completezza della documentazione; la produzione di supporti magnetici non sostituisce automaticamente la documentazione cartacea esistente.

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