Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1899/2025 (R.G. n. 3055/2020) del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata 03/06/2025;

Giustizia amministrativa202501683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 100.000,00 oltre interessi moratori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, con la quale il Comune di Scafati era stato condannato a pagare euro 100.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. La ricorrente ha dedotto l’avvenuta notificazione del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente mancata corresponsione delle somme. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, con attribuzione al commissario anche del pagamento delle spese di lite e del contributo unificato eventualmente non rimborsati spontaneamente. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato il 3 giugno 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché il Comune non aveva eseguito il pagamento, l’amministrazione è stata ordinata a corrispondere alla società, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in forza del titolo esecutivo, comprensive degli interessi indicati nella sentenza da ottemperare. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario può compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, nonché allocazione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e reperimento materiale delle somme; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Deve essere rispettato l’art. 159, comma 5, t.u.e.l. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. È stata invece respinta la richiesta di attribuire al commissario il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza e del contributo unificato: i poteri commissariali sono limitati all’esecuzione del titolo azionato e non comprendono l’esecuzione della nuova condanna alle spese, per la quale occorrono gli ordinari strumenti esecutivi o un distinto giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione resa nel giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima di poter procedere esecutivamente nei suoi confronti.

  • art. 159, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)

    Impone limiti all’attività dei commissari nominati nell’ambito delle procedure di ottemperanza, escludendo che i provvedimenti commissariali possano avere ad oggetto le somme indicate dal comma 2, lettere a), b) e c), previa verifica delle deliberazioni rilevanti.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    È richiamato dal titolo esecutivo quale base per la debenza degli interessi legali moratori dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la mancata esecuzione, il giudice deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di un ente pubblico; il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie, nei limiti della disciplina posta dall’art. 159 t.u.e.l., per rendere possibile il pagamento.
  • I poteri del commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza sono circoscritti all’esecuzione del titolo giudiziale azionato e non si estendono al pagamento delle spese liquidate nella stessa sentenza di ottemperanza o del relativo contributo unificato; per tali obblighi sono necessari gli ordinari strumenti esecutivi o un distinto giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.