Cassazione Penale, Sentenza n. 8990/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna dell'11/07/2022 che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) mancata verifica della legittimazione del magistrato della Procura di Modena che ha sottoscritto l'appello (presunta cessazione dell'applicazione alla DDA di Bologna); 2) violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p., perché il Tribunale avrebbe fondato la misura su elementi risalenti o già noti (dichiarazioni di terzi, chat, incontri) e non avrebbe considerato l'osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari e la lontananza del luogo di esecuzione dagli interessi investigativi. La difesa ha inoltre prodotto disponibilità della zia ad ospitare l'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio sulla legittimazione: dagli atti risultava che l'appello era stato presentato dalla DDA di Bologna e sottoscritto da un magistrato applicato a quell'ufficio; l'eccezione era una mera ipotesi non documentata e il Tribunale, in sede cautelare, non ha poteri istruttori per accertare d'ufficio la durata dell'applicazione. Sul secondo motivo la Corte ha qualificato il motivo come generico e inadeguato alla critica della motivazione: il Tribunale aveva esplicitamente riassunto il quadro indiziario (posizione di vertice nell'organizzazione, sequestri rilevanti, chat che attestano attività fino al febbraio 2022, uso di strumenti non intercettabili, pregresse condotte durante domiciliari) e ritenuto che non fossero superati i presupposti di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; pertanto gli elementi ostativi a misura meno afflittiva risultavano recessivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Reato contestato (illecita detenzione/traffico di stupefacenti): la gravità e gli elementi indiziari relativi al narcotraffico costituiscono premessa per la valutazione della misura cautelare
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 105
Rinvio alla legittimazione a proseguire atti d'impugnazione da parte di magistrati applicati: la Corte ha ritenuto che la documentazione processuale dimostrasse la pendenza dell'appello a firma di un magistrato applicato alla DDA e che la mera ipotesi contraria, non provata, non fosse sufficiente
codice di procedura penale, art. 274
Disciplina delle misure cautelari: la Corte ricorda che il giudice deve motivare sulle esigenze cautelari, e tale motivazione è stata ritenuta adeguata nel caso concreto
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione di necessità della misura cautelare quando ricorrono gravi indizi e pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse superata dagli elementi prodotti dalla difesa
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione: il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso nel rispetto della norma
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/non fondatezza del ricorso; applicata per imporre €3.000,00
codice penale, art. 612
Articolo citato nel provvedimento come riferimento a un altro procedimento (attività di ostacolo o violenza privata) ma ritenuto non decisivo per la valutazione della misura cautelare nel caso di specie
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata in tema di responsabilità della parte nell'aver proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere colpa
Massime di principio
- La contestazione formale della legittimazione di un magistrato che sottoscrive un atto di impugnazione richiede prove concrete; mere ipotesi non sono idonee a far accertare d'ufficio la mancanza di legittimazione, soprattutto in sede cautelare dove il giudice ha poteri istruttori limitati
- In sede cautelare il giudice valuta il quadro indiziario nel complesso: dichiarazioni, sequestri, riscontri tecnici (es. chat) e comportamento pregresso dell'indagato possono giustificare misure più afflittive se emergono gravi indizi e rischio di continuazione o di mantenimento dei contatti criminosi
- La lontananza temporale di alcuni elementi di indagine non è automaticamente dirimente se altri elementi (sequestri recenti, comunicazioni o attività continuative) dimostrano persistenza della condotta
- La produzione di elementi favorevoli alla difesa (es. disponibilità di un familiare ad ospitare l'indagato) può essere valutata ma non prevale sui concreti e specifici indizi di pericolosità e rischio di inquinamento delle prove
- Motivi formulati in termini generici o che non criticano puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità in Cassazione
- L'uso di mezzi non intercettabili o di coperture imprenditoriali costituisce fattore aggravante nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato o del mantenimento dei rapporti associativi
- Se la Corte ritiene che la parte abbia proposto il ricorso senza adeguata cura nella determinazione delle ragioni dell'inammissibilità, può applicare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.)
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