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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41945/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato le sospensioni condizionali di pena riconosciute con le sentenze del Tribunale di Brescia (8/04/2016, irrev. 27/05/2016) e del Tribunale di Bergamo (19/01/2017, irrev. 10/03/2017) in conseguenza della condanna successiva del Tribunale di Bergamo (6/11/2019, irrev. 04/02/2022). Il ricorrente deduceva: 1) che la somma delle pene non superava il limite biennale e dunque la revoca non avrebbe dovuto essere disposta; 2) che le prime due condanne dovevano considerarsi una sola per effetto del riconoscimento della continuazione; 3) che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto concedere la sospensione condizionale anche per la terza sentenza, anche in forza del potere di "adottare ogni altro provvedimento conseguente" previsto dall'art. 671, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) l'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. impone la revoca della sospensione condizionale per la mera commissione di un altro delitto nel quinquennio e non considera la somma delle pene; 2) il riconoscimento della continuazione tra le prime due condanne è irrilevante ai fini della revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1; 3) il giudice dell'esecuzione non ha il potere ordinario di concedere la sospensione condizionale (competenza del giudice della cognizione ex art. 163 c.p.p.), e il potere previsto dall'art. 671, comma 3, c.p.p. opera solo quando sia stato riconosciuto in executivis il concorso formale o la continuazione, presupposto non ricorrente nel caso di specie. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale si determina per la mera commissione di altro delitto nel quinquennio; il criterio è collettivo rispetto al fatto della nuova condanna e non considera la somma delle pene già sospese

  • art. 163 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza del giudice della cognizione a concedere la sospensione condizionale della pena; pertanto il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione per concedere tale beneficio

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di adottare provvedimenti conseguenti, compresa l'adozione della sospensione, ma solo come conseguenza necessaria di un riconoscimento in executivis del concorso formale o della continuazione; non autorizza una valutazione ex novo sul beneficio quando il giudice della cognizione non l'ha concesso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 1, Sent. n. 30001 del 05/06/2013 (Pm in proc. Sejdic)

    Conferma che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare la revoca di diritto della sospensione condizionale quando il giudice della cognizione ha inflitto nuova condanna senza concedere il beneficio, anche se la somma delle pene non supera il limite biennale

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per la commissione di un altro delitto nel quinquennio è automatica e non dipende dalla somma delle pene già sospese
  • Il riconoscimento della continuazione tra precedenti condanne non impedisce la revoca della sospensione operata ex art. 168, comma 1, n.1, c.p.
  • La competenza a concedere la sospensione condizionale è del giudice della cognizione (art. 163 c.p.p.); il giudice dell'esecuzione non può concederla se il giudice della cognizione non l'ha fatto, salvo i casi specifici tassativamente previsti
  • L'art. 671, comma 3, c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di adottare provvedimenti consequenziali solo quando vi sia riconoscimento in executivis del concorso formale o della continuazione; senza tale riconoscimento il potere non sussiste
  • Se la sospensione non è stata concessa dal giudice della cognizione, il rimedio corretto è l'impugnazione nei gradi previsti; non è possibile ottenere il beneficio direttamente davanti al giudice dell'esecuzione se non ricorrono le condizioni normative previste

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