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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24386/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito era stata ricostruita una condotta realizzata nell'ambito del gioco delle "tre campanelle": la persona offesa si era avvicinata volontariamente ai soggetti poi imputati per partecipare al gioco e, quando aveva estratto dal portafoglio euro 100,00, le banconote erano state sottratte; successivamente era stata accerchiata e strattonata per impedirle di recuperare la somma. La Corte di appello aveva ritenuto attendibile la deposizione della persona offesa, corroborata da riscontri oggettivi, e aveva qualificato il fatto come rapina impropria. Con l'unico motivo di ricorso i difensori deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, contestando sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato la deposizione della persona offesa, giudicata intrinsecamente attendibile e confortata da elementi oggettivi, e aveva correttamente sussunto la condotta nella fattispecie di rapina impropria. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione e la violazione di legge sono manifestamente infondati quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo coerente dell'attendibilità della persona offesa e dei riscontri oggettivi a suo supporto.
  • La sottrazione di denaro seguita da accerchiamento e strattonamento della vittima, finalizzati a impedirle il recupero della somma, integra rapina impropria quando la violenza è impiegata per assicurare il possesso del profitto o l'impunità.
  • La qualificazione giuridica del fatto può essere censurata in cassazione solo se la ricostruzione fattuale adottata nei gradi di merito non consenta, per logicità e completezza, la sussunzione nella fattispecie ritenuta.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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