Sentenza del 30/09/2016 n. 19512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Pavia e confermato un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi e alla rideterminazione del reddito d'impresa. I quattro motivi riguardavano: l'illegittimità dell'accertamento fondato, secondo la ricorrente, sul solo scostamento dagli studi di settore; l'assenza di gravi incongruenze, considerato uno scostamento di circa il 5%; l'insufficienza della motivazione sulla gravità dello scostamento; e l'omessa valutazione delle caratteristiche specifiche dell'impresa e delle giustificazioni fornite nel contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che il solo scostamento non è automaticamente sufficiente: l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e deve instaurare il contraddittorio con il contribuente. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva ritenuto che il contraddittorio non avesse prodotto elementi validi per giustificare lo scostamento e aveva motivato adeguatamente la gravità dello stesso, valorizzando sia l'importo assoluto di 44.201 euro sia la percentuale di quasi il 5% dei ricavi. La valutazione della gravità e delle caratteristiche dell'impresa è stata considerata un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivato. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.200 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa. Nel caso esaminato, la norma è stata ritenuta applicabile in presenza di elementi presuntivi adeguatamente valutati.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis e seguenti
Prevede gli studi di settore, strumenti statistici destinati a ricostruire la normale redditività delle attività economiche. I relativi risultati non costituiscono automaticamente prova legale del maggior reddito.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
Richiede che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore presenti gravità sufficiente a fondare l'accertamento. La gravità non è stabilita da una percentuale fissa, ma deve essere valutata caso per caso dal giudice di merito.
Codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova. L'Amministrazione deve provare gli elementi fondanti della pretesa tributaria, mentre il contribuente può fornire prova contraria anche con elementi non dedotti nella fase amministrativa.
Codice civile, art. 2729
presunzioni gravi, precise e concordanti
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento solo quando, valutate complessivamente e nel contraddittorio, presentino gravità, precisione e concordanza. Il mero scostamento dallo studio di settore, isolatamente considerato, non è sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Delimita il controllo della Corte di cassazione sulle violazioni di legge e sui vizi della motivazione. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, se la motivazione è adeguata e logicamente controllabile.
Massime di principio
- Gli studi di settore non determinano automaticamente il maggior reddito: lo scostamento costituisce un elemento presuntivo che deve essere collegato alla concreta applicabilità dello standard e valutato nel contraddittorio.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale. Il contribuente deve fornire documentazione ed elementi specifici sulla propria situazione economica, organizzativa e gestionale, non essendo normalmente sufficiente una contestazione generica.
- Non esiste una soglia percentuale rigida e valida in ogni caso per stabilire quando lo scostamento sia grave. La gravità può dipendere dall'importo assoluto, dalla percentuale, dal settore e dagli altri elementi disponibili.
- Se lo studio di settore considera già le caratteristiche aziendali invocate dal contribuente, tali caratteristiche possono non essere ritenute idonee a spiegare lo scostamento, purché il giudice motivi adeguatamente questa conclusione.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o della gravità dello scostamento: il controllo riguarda soprattutto la corretta applicazione delle norme e l'esistenza di una motivazione non apparente, coerente e verificabile.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sugli studi di settore occorre evidenziare errori nell'applicazione dello standard, dati inesatti, mancato contraddittorio, peculiarità non considerate oppure produrre una prova concreta e documentata della non rappresentatività dello studio nel caso specifico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 142 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 684 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1705 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1707 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1709 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →