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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17536/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo reclamo avverso la proroga biennale del regime 41-bis. Denuncia violazione e errata applicazione dell'art. 41-bis in relazione all'art. 125 c.p.p., lamentando motivazione generica e non personalizzata: il Tribunale si sarebbe limitato a riportare il contenuto del decreto ministeriale senza verificare l'attualità e la concretezza degli elementi a suo carico. Segnalava inoltre che non era stato dato adeguato rilievo al lungo periodo di detenzione già subito (circa venti anni) e ad elementi favorevoli come il completamento degli studi, tali da dimostrare la perdita di collegamenti con l'organizzazione mafiosa; inoltre contestava la mancata considerazione delle censure difensive e l'assenza di elementi concreti che attestassero la persistenza dei suoi rapporti con il mandamento di Brancaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che il sindacato in cassazione rispetto alle proroghe 41-bis è limitato alle violazioni di legge e all'assenza di motivazione idonea. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia adeguatamente valutato e motivato, sulla base delle informazioni acquisite, la persistenza della pericolosità e dei collegamenti del ricorrente con la cosca del mandamento di Brancaccio: ruolo apicale del ricorrente, condanne per reati gravissimi (tra cui concorso in strage per Capaci), stretti rapporti con elementi di vertice (fratelli Graviano) e la dimostrazione dell'operatività del clan anche attraverso un'ordinanza di custodia cautelare del 2019 che ha colpito 25 componenti del gruppo. La Corte ha inoltre precisato che il lungo periodo di detenzione e il conseguimento della laurea rappresentano elementi positivi ma non sufficienti, di per sé, a escludere la necessità della proroga; ha quindi confermato la conformità della motivazione del Tribunale ai parametri giurisprudenziali e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Il controllo in cassazione è limitato alle violazioni di legge e all'assenza di motivazione; il Tribunale di sorveglianza deve verificare, sulla base delle circostanze indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la pericolosità sociale e la congruità delle prescrizioni

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come parametro di riferimento per la motivazione; la censura sostanzialmente mira alla presunta carenza di motivazione specifica riferita alla posizione del ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai limiti della riproduzione del motivo di ricorso in cassazione (richiami formali sul deposito del motivo)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e altre ipotesi), usata per inquadrare le censure proposte dal ricorrente

  • artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Richiamati come forme procedurali con cui il Tribunale di sorveglianza decide, in camera di consiglio, sul reclamo avverso il provvedimento 41-bis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle proroghe del regime 41-bis è limitato alla verifica di violazioni di legge e all'eventuale assenza o inidoneità della motivazione; non è ammessa una piena revisione del merito o una rivalutazione globale degli elementi di fatto.
  • Per confermare una proroga 41-bis è sufficiente che il provvedimento contenga indici fattuali di attualità della pericolosità e della possibilità di collegamenti con l'organizzazione (profili criminali, ruolo nel sodalizio, operatività della cosca, nuove incriminazioni o provvedimenti a carico del gruppo).
  • Elementi positivi del detenuto (es. lungo periodo di detenzione, titoli di studio, attività rieducative) sono valutabili ma non automaticamente decisivi per escludere la proroga: è necessario dimostrare in modo concreto e specifico la cessazione dei collegamenti con l'organizzazione.
  • La motivazione del Tribunale deve essere minima ma concreta, coerente e logicamente comprensibile: deve indicare le ragioni e i fatti dai quali si desume la sussistenza dei presupposti per la proroga; motivazioni meramente apparenti o totalmente assenti sono censurabili in cassazione.
  • Chi impugna deve proporre censure fondate su violazioni di legge o sull'assenza di motivazione qualificabile come tale; la semplice richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto senza mostrare la carenza giuridica della motivazione è destinata a essere respinta.
  • In situazioni simili è utile documentare positivamente la propria dissociazione mediante elementi concreti e attuali (es. documentazione che attesti l'assenza di contatti, dichiarazioni probatorie, indagini difensive, provvedimenti ufficiali di reato a carico del clan che ne dimostrino inattività o quantomeno mancanza di collegamenti), così da poter contestare efficacemente l'apparato motivazionale del provvedimento di proroga.

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