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Sentenza

Sentenza n. 5766/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla Sentenza del Tribunale di Napoli sez. Lavoro n. 3986/2023.

Giustizia amministrativa202507285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3986/2023, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.934,71 per attività di insegnamento a distanza svolta dal 22 marzo al 20 aprile 2020, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3986/2023 del 14 giugno 2023, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero il 17 ottobre 2024. Decorso senza pagamento il termine dilatorio di 120 giorni, scaduto il 14 febbraio 2025, ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che il portale MEF non registrava l'autorizzazione al pagamento per il periodo controverso e che, di conseguenza, il credito non sussisteva.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. Accerta che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, costituisce titolo azionabile in ottemperanza e impone un obbligo di pagamento determinato; il termine di 120 giorni è decorso e il Ministero non ha provato alcun adempimento. Dichiara inammissibili le contestazioni ministeriali nella parte in cui rimettono in discussione i presupposti di fatto e di diritto della condanna, coperti dal giudicato; le considera comunque infondate, poiché l'assenza di un'autorizzazione registrata nel sistema MEF e lo scambio di comunicazioni interne tra uffici non escludono il diritto retributivo già riconosciuto, né possono pregiudicare la lavoratrice. Ordina al Ministero di pagare entro 60 giorni € 1.934,71, gli interessi legali dalle singole scadenze mensili di marzo e aprile 2020 fino al soddisfo e di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale per il periodo. Per ogni mese di ritardo successivo alla scadenza dei 60 giorni fissa una penalità pari agli interessi legali sull'importo residuo. Nomina, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente pro tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli quale commissario ad acta, attivabile su istanza della ricorrente e tenuto a provvedere entro ulteriori 60 giorni. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché alla rifusione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’ottemperanda sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3986/2023 del 14 giugno 2023 è passata in giudicato, come documentalmente attestato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli in data 19 febbraio 2025 sicché costituisce titolo azionabile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

    La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo azionabile con il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La ricevuta di avvenuta consegna in atti comprova che la sentenza esecutiva è stata regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Ministero in data 17 ottobre 2024. Il termine di centoventi giorni di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è pertanto spirato in data 14 febbraio 2025, ben prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta l'11 dicembre 2025. La condizione di procedibilità è dunque pienamente soddisfatta.

    Per l'azione di ottemperanza contro un'amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e il suo decorso integra la condizione di procedibilità.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non appare manifestamente iniqua, in considerazione della natura del credito e dell'entità modesta delle somme dovute, la fissazione della penalità nella misura degli interessi legali computati sull'importo complessivo ancora dovuto per ogni mese di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato con la presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza può essere fissata una penalità per ciascun mese di ritardo successivo al termine assegnato, quantificata in misura pari agli interessi legali sull'importo ancora dovuto, purché non manifestamente iniqua.

  • artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Per il caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7, il Collegio, ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., nomina sin d'ora commissario ad acta il Dirigente pro tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di Napoli, con facoltà di delega a funzionario in servizio presso il medesimo Ufficio, dotato di adeguata qualifica.

    Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, individuando un organo idoneo a compiere gli adempimenti sostitutivi.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    pagamento degli interessi legali sulle predette somme, calcolati ai sensi degli artt. 1282 e seguenti cod. civ., dalle singole scadenze mensili (marzo e aprile 2020) all'effettivo soddisfo, nella misura già individuata nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 3986/2023;

    Gli interessi legali sulle retribuzioni dovute decorrono dalle rispettive scadenze mensili sino all'effettivo pagamento, secondo quanto già stabilito dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, l'amministrazione non può rimettere in discussione i presupposti di fatto e di diritto della condanna: il giudizio è limitato alla verifica dell'adempimento e, in caso di inadempimento, alla coercizione dell'esecuzione.
  • Le disfunzioni dei sistemi informatici e i contrasti interni sulla competenza tra uffici dell'amministrazione non possono essere opposti al creditore per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato; l'amministrazione deve adempiere all'obbligo accertato dal titolo.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, risulta soddisfatta la condizione di procedibilità per l'azione di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare, per ogni mese di ritardo successivo al termine assegnato per l'esecuzione, una penalità pari agli interessi legali sull'importo residuo, se la misura non è manifestamente iniqua.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nell'ufficio amministrativo la cui competenza e idoneità siano coerenti con gli adempimenti sostitutivi da compiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

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