Cassazione Penale, Sentenza n. 1958/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morelli era stato condannato in primo e secondo grado per omicidio stradale per aver investito e cagionato la morte della pedone DEVUTSKAYA Tatiana mentre, alla guida di una moto YAMAHA, avrebbe effettuato una manovra di sorpasso in corrispondenza di doppia linea continua procedendo a 105 Km/h (limite 90) e guidando con patente revocata. Il ricorso in Cassazione contestava, con sette motivi, la ricostruzione della dinamica (soprattutto l'asserito sorpasso), la stima della velocità, la valutazione delle prove (anche ai sensi dell'art. 192 c.p.p.), la prevedibilità/inevitabilità dell'evento (tempi di reazione e distanza), la negata concessione delle attenuanti generiche, la mancata valutazione delle conseguenze personali riportate dall'imputato (invalidità) e la mancata motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria (revoca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi manifestamente infondati perché le doglianze non hanno efficacemente confutato il percorso motivazionale dei giudici di merito né dimostrato manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ha ribadito il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito dei fatti e della valutazione delle prove salvo vizi motivazionali evidenti. Ha poi considerato infondati anche i motivi relativi alle generiche, al trattamento sanzionatorio e alla sanzione accessoria, osservando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione (tra l'altro valorizzando la prevedibilità dell'attraversamento per la presenza di una fermata dell'autobus e la guida senza patente revocata). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e)
limita l'ammissibilità delle doglianze in Cassazione sulla motivazione; impedisce di aggirare tali limiti con altri motivi di impugnazione
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, comma 2 e comma 3
regole sulla valutazione delle prove; eventuale violazione rilevabile in Cassazione solo se ricade nella sfera della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emergente dal provvedimento
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti; il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nella valutazione delle circostanze
art. 62-bis cod. pen.
disciplinando le attenuanti generiche dopo la riforma, non è sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenerle; il giudice può negarle anche in presenza di precedenti o altri elementi negativi
art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 125; art. 546, comma 1, lett. e)
richiamati in relazione ai limiti di impugnazione e alla valutazione della motivazione e delle prove
Codice della Strada (principi rilevanti)
divieto di sorpasso su linea continua; limiti di velocità (90 Km/h nel caso)
sorpasso su doppia linea continua e superamento del limite di velocità costituiscono condotte rilevanti ai fini della colpevolezza e possibili aggravanti nella responsabilità per sinistri stradali
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo di riesame libero dei fatti: le censure devono evidenziare vizi di diritto o manifeste illogicità della motivazione, non semplici alternative ricostruzioni probatorie.
- Nel traffico urbano o extraurbano la presenza di elementi che rendono prevedibile la presenza di pedoni (es. fermata dell'autobus) impone al conducente l'obbligo di moderare la velocità ed è ragionevole attendersi che il giudice valuti tale prevedibilità a danno del conducente se non adegua la condotta.
- Tracce di frenata, localizzazione del punto d'urto e consulenze tecniche costituiscono elementi decisivi nella ricostruzione: contestazioni generiche dei risultati tecnici senza critica puntuale non sono idonee in Cassazione.
- La guida senza patente (specialmente se revocata) aggrava il profilo di responsabilità e giustifica anche misure accessorie come la revoca/sospensione della patente e il diniego di attenuanti generiche.
- Per ottenere l'ammissione di censure tecnico-scientifiche in Cassazione è necessario un confronto circostanziato con le risultanze del giudizio di merito, non una mera affermazione di maggiore plausibilità della tesi difensiva.
- La negazione delle attenuanti generiche può essere motivata anche mediante richiamo a precedenti o al comportamento processuale: il difensore deve fornire elementi concreti per contrastare tale valutazione.
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