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Sentenza

Sentenza n. 8444/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.13106 DEL 14/12/2022 della DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE della Regione Umbria (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 -2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente: - DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell'ASL Umbria 1; - DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell'ASL Umbria 2; - DGR n. 366 del 11.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Perugia; - DGR n. 145 del 10.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Terni.

Giustizia amministrativa202304221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda fornitrice ha impugnato la determinazione della Regione Umbria con cui le sono stati attribuiti gli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, la circolare ministeriale, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni, le linee guida ministeriali e gli atti di certificazione del fatturato adottati dagli enti del servizio sanitario regionale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del D.L. n. 95/2025 e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che non potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 95/2025, poiché mancavano le attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla stessa disposizione, relative all'avvenuto versamento della quota ridotta e da comunicare alla segreteria del TAR. Tuttavia, la richiesta della ricorrente e il versamento effettuato evidenziavano una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento dell'importo ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede, oltre al versamento della quota prevista, la produzione in giudizio delle attestazioni regionali sull'avvenuto versamento, da adottare e comunicare secondo le modalità stabilite dalla norma.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del D.L. n. 95/2025 per i contenziosi relativi al payback sui dispositivi medici presuppone la produzione in giudizio delle attestazioni delle amministrazioni regionali sull'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dalla legge, secondo le modalità stabilite dalla disposizione.
  • Quando il ricorrente dichiara di avere adempiuto all'obbligo di pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta e manifesta di non avere più interesse alla decisione di merito, ma non risultano prodotte le attestazioni amministrative necessarie per la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia comporta l'improcedibilità del ricorso, anche quando la richiesta della parte sia formulata come domanda di cessazione della materia del contendere ma non ne ricorrano tutti i presupposti formali.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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