Cassazione Civile, Ordinanza n. 04280/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una persona che aveva frequentato, dal 1996 al 2000, una scuola di specializzazione post lauream in psicologia clinica senza percepire alcuna remunerazione né, secondo quanto dedotto, la borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991. Ella conveniva la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per mancata remunerazione durante la frequenza della scuola, assumendo che le direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76 imponessero allo Stato membro di garantire un’adeguata remunerazione ai frequentanti le scuole di specializzazione e che l’Italia vi avesse dato attuazione tardiva e incompleta. In via subordinata chiedeva l’indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Presidenza eccepiva, tra l’altro, la prescrizione e soprattutto l’assenza della specializzazione in psicologia clinica tra quelle coperte dall’obbligo comunitario di remunerazione. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello, invece, riteneva che la specializzazione non fosse inizialmente compresa negli elenchi comunitari, ma che dal d.m. 11 febbraio 1999 fosse stata inclusa tra quelle remunerate, riconoscendo il diritto al risarcimento solo per il periodo dall’11 febbraio 1999 al conseguimento del diploma. La Presidenza proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, sostenendo che: 1) non essendo la specializzazione compresa nelle direttive, non esisteva alcun diritto alla remunerazione né alcun inadempimento dello Stato idoneo a fondare responsabilità risarcitoria; 2) l’estensione operata dal d.m. 11 febbraio 1999 era una scelta discrezionale interna, priva di effetto retroattivo e inidonea a far sorgere una responsabilità dello Stato per illecito comunitario. La parte resistente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente, ritenendo sufficiente l’esposizione dei fatti e adeguata l’illustrazione del motivo. Nel merito ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri: ha affermato che, al momento dell’iscrizione alla scuola di specializzazione (1996), lo Stato italiano aveva già adempiuto all’obbligo di introdurre nel proprio ordinamento una remunerazione adeguata per gli specializzandi con l’art. 6, comma 1, del d.lgs. 257/1991. Se la frequentante non aveva percepito somme, ciò era eventualmente imputabile all’università e non integrava un illecito comunitario dello Stato. Inoltre, l’eventuale mancato ampliamento delle specializzazioni remunerate non poteva essere imputato allo Stato come inadempimento delle direttive, poiché tale ampliamento costituiva una facoltà e non un obbligo derivante dalla normativa comunitaria. La Corte ha quindi escluso la sussistenza di una condotta contra ius dello Stato a fondamento della domanda risarcitoria, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’appello proposto dalla specializzanda. Ha inoltre regolato le spese, ponendone metà a carico della resistente sia per l’appello sia per il giudizio di legittimità, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato per il giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Le eccezioni di inammissibilità formulate dalla resistente sono state rigettate perché il ricorso conteneva un’esposizione dei fatti sufficiente e indicazioni idonee sugli atti rilevanti.
art. 6, comma 1, d.lgs. 257/1991
È stato indicato come norma con cui lo Stato italiano aveva già adempiuto all’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata per gli specializzandi.
Direttiva 75/362/CEE
Richiamata insieme alle altre direttive come fonte degli obblighi di remunerazione degli specializzandi, ma non tale da imporre l’ampliamento delle specializzazioni oltre quelle espressamente contemplate.
Direttiva 75/363/CEE
Considerata, come modificata dalla direttiva 82/76, nel senso che imponeva la remunerazione dei dottori specializzandi ma non l’estensione obbligatoria dell’elenco delle specializzazioni.
Direttiva 82/76/CEE
Menionata quale modifica della direttiva 75/363, rilevante per l’obbligo di remunerazione dei medici specializzandi.
d.m. 11 febbraio 1999
L’inclusione della specializzazione in psicologia clinica tra quelle remunerate è stata qualificata come scelta discrezionale del legislatore nazionale, non retroattiva e non fonte di responsabilità comunitaria.
art. 385 c.p.c.
Richiamato per porre a carico della parte soccombente la metà delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio d’appello.
Massime di principio
- Lo Stato non risponde per inadempimento delle direttive comunitarie quando, al momento del rapporto dedotto in giudizio, abbia già adempiuto all’obbligo di recepimento imposto dalla normativa europea mediante una disciplina interna idonea a riconoscere la remunerazione degli specializzandi.
- La mancata corresponsione concreta della remunerazione al singolo frequentante non integra automaticamente responsabilità risarcitoria dello Stato, se l’obbligo normativo era già stato adempiuto e la mancata erogazione dipende eventualmente da soggetti diversi dall’amministrazione statale.
- L’ampliamento, da parte dell’ordinamento interno, del novero delle specializzazioni per le quali è prevista la remunerazione costituisce una facoltà discrezionale dello Stato, non un obbligo imposto dalle direttive, e non può quindi fondare una responsabilità per illecito comunitario.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria o l’appello, senza rinvio.
- Le spese di lite possono essere regolate in cassazione anche per i gradi di merito decisi nel merito dalla Corte, con liquidazione riferita al valore della domanda e possibile compensazione parziale per la novità della questione.
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