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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8159/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena: il ricorrente contestava la revoca per violazione di legge (art. 164, comma 2, n. 1 e art. 168, comma 1, n. 2 c.p.), sostenendo che al momento della concessione del beneficio (4 marzo 2013) non esisteva alcuna condanna irrevocabile anteriore (la sentenza del 12 dicembre 2012 era divenuta irrevocabile solo il 28 gennaio 2014) e che, nei cinque anni successivi alla irrevocabilità della sentenza che lo ha beneficiato (7 febbraio 2020), non vi erano condanne per delitti anteriormente commessi; dunque non ricorrevano le condizioni per la revoca.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello di Bari, in sede di rinvio, avesse correttamente motivato la revoca della sospensione condizionale ricollegandola all'art. 164, comma 2, n. 1 c.p. (esistenza di precedente condanna divenuta poi irrevocabile) e avendo altresì valutato la conoscibilità della causa ostativa nel giudizio di cognizione (la sentenza del 2012 risultava dal casellario come condanna del 2014). La revoca è quindi confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen. (secondo comma, n.1 e quarto comma citato)

    L'art. 164 contiene cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: tra esse la presenza di precedenti condanne detentive. La Corte evidenzia che la rilevanza della precedente condanna va valutata in relazione al momento della concessione del beneficio e che, se la condanna era o è risultata conhecida nel giudizio successivo, può fondare la revoca in sede esecutiva quando ricorra la conoscibilità della causa ostativa.

  • art. 168 cod. pen. (comma 1, n.2)

    Prevede la revoca della sospensione condizionale quando il beneficiario, entro i termini previsti, commette nuovi delitti; la Corte ha escluso l'applicabilità di questa fattispecie nel caso concreto (non risultano nuove condanne nel quinquennio decorrente dalla irrevocabilità del provvedimento che ha concesso il beneficio).

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti e i termini per la sospensione condizionale e i termini di osservazione (biennale o quinquennale); è richiamato a fini interpretativi in relazione all'art. 168 e alla valutazione dei termini temporali per la recidiva o per la commissione di nuovi reati.

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    "il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale"

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale quando emergano cause ostative previste dall'art. 168 (e, per rinvio normativo e giurisprudenziale, per violazioni dell'art. 164). Consente la revoca "in executivis" se la causa ostativa è nota al giudice dell'esecuzione e, in alcuni casi, al giudice d'appello.

  • legge n. 128 del 2001

    Ha modificato l'art. 168 c.p. e introdotto l'art. 674, comma 1-bis c.p.p., ampliando le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale anche per cause ostative che non erano gestibili precedentemente mediante la procedura esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione, applicata nel caso concreto per €3.000.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale non può essere concessa se erano già esistenti cause ostative (art. 164); la verifica dell'esistenza di tali cause deve tener conto del momento in cui il beneficio è stato concesso.
  • Se una causa ostativa (es. precedente condanna irrevocabile) diventa conoscibile successivamente, il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione in base all'art. 674 c.p.p., comma 1-bis, purché la motivazione spieghi la conoscibilità della causa e non trasmetta un ulteriore mezzo di impugnazione della sentenza di cognizione.
  • La revoca "in executivis" è ammissibile quando la causa ostativa era nota al giudice d'appello (o risultava dal casellario) e non era stata affrontata nel giudizio di cognizione; tuttavia il potere di revoca resta esercizio motivato e non può sostituirsi a un rimedio impugnatorio ordinario laddove ciò comporti un improprio strumento di revisione.
  • La data rilevante per valutare l'esistenza di una precedente condanna ostativa è la data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la predetta condanna rispetto al momento in cui si concede il beneficio; se la condanna diventa irrevocabile dopo la concessione, la revoca può comunque essere fondata se la causa ostativa è stata poi accertata e resa conoscibile nel processo successivo.
  • Quando la motivazione dell'ordinanza è generica o omette di spiegare la conoscibilità e la natura della causa ostativa, essa può essere annullata con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione colmi le lacune motivazionali.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe contestare sia la temporalità dell'irripudiabilità delle condanne che la mancanza di adeguata motivazione circa la conoscibilità della causa ostativa nel giudizio di cognizione, chiedendo eventualmente che il giudice dell'esecuzione specifichi se la revoca è basata su elementi nuovi o su elementi già valutabili nel giudizio d'appello.

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