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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10473/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Domenico Sibio per il reato di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dall'agevolazione della cosca Pesce (alleata con la cosca Piromalli), nonché per recidiva. I motivi di ricorso denunciavano: insufficiente e contraddittoria motivazione sulla gravità indiziaria; mancata prova della consapevolezza di Sibio circa l'estorsione (ruolo, secondo la difesa, marginale di "nuncio"); assenza di elementi da cui emergesse una richiesta estorsiva rivolta direttamente alla vittima (Bagalà) e, quindi, configurabilità solo di atti preparatori o di un accordo non concretizzatosi; errore nell'individuazione di "compare Mimmo" come Sibio; illegittimo riconoscimento dell'aggravante di metodo mafioso e di agevolazione; applicazione automatica della custodia cautelare senza valutare misure meno afflittive e senza considerare il decorso temporale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria avesse dato adeguata e congrua motivazione sui gravi indizi di colpevolezza basati, in particolare, sulle intercettazioni (resoconto di Piromalli della conversazione con Bagalà), sulla successiva attribuzione a "compare Mimmo" del ruolo di mandante (confermata dall'incontro tra Zito e Sibio in officina) e su ulteriori elementi di contesto. Ha inoltre chiarito che la richiesta estorsiva è pervenuta alla vittima che ne ha percepito la carica intimidatoria, configurando il tentativo punibile e non meri atti preparatori; l'aggravante del metodo/agevolazione mafiosa è stata giustificata dal collegamento funzionale tra soggetti e dalle finalità di tutela del prestigio e controllo territoriale della consorteria; infine la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare non è stata applicata in maniera assoluta, essendosi valutati la personalità dell'indagato e i precedenti, per cui la misura è stata ritenuta proporzionata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e gli vengono impartiti gli adempimenti istruttori di cui all'art. 94 comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma citata dalla difesa nel contestare la ricostruzione della fattispecie; la Corte non ritiene che il richiamo comporti esito favorevole alla difesa, essendosi basata la decisione sui gravissimi indizi raccolti.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla responsabilità in concorso; la Corte conferma la valutazione degli indizi che ascrivono a più persone un'azione concordata finalizzata all'estorsione.

  • art. 629 c.p.

    Norma che incrimina l'estorsione; la Corte valuta che gli elementi dimostrano la ricezione da parte della vittima di una richiesta idonea a costituire tentativo di estorsione.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la marginalità temporale della condotta; la Corte ritiene irrilevante, rispetto alle esigenze cautelari, il solo decorso del tempo ove permangano gravi indizi e profilo personale negativo.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari; la Corte considera adeguata la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità della custodia in carcere, richiamando la presunzione relativa prevista dalla giurisprudenza.

  • art. 273 c.p.p.

    Invocato nei motivi difensivi in relazione al vizio di motivazione; la Corte valuta che il tribunale di merito ha fornito spiegazione logica e sufficiente degli indizi e delle ragioni della misura.

  • art. 115 c.p.

    Richiamato in tema di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p. correlato); la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari di azione comune e di ruolo attribuito a Sibio.

  • art. 3 c.p.

    Richiamato in rapporto alla imputazione soggettiva (colpa/dolo) e alla capacità di riconoscimento degli elementi del reato; la Corte ha ritenuto sussistente la prova indiziaria della consapevolezza dell'indagato.

  • art. 416‑bis c.p. (comma 1)

    Norma che definisce l'aggravante e l'agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che il contesto, le modalità e la finalità di tutela del prestigio e del controllo territoriale giustificassero l'applicazione dell'aggravante.

  • art. 51 comma 3 c.p.p.

    Richiamato in tema di presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per determinati reati; la Corte osserva che si tratta di presunzione relativa che può essere superata solo con elementi concreti, cosa che nel caso non è avvenuta.

  • art. 273 comma 3 c.p.p.

    Citate le norme procedurali relative alla motivazione del riesame; la Corte ritiene che il Tribunale abbia assolto all'onere motivazionale richiesto.

  • art. 275 c.p.p. (richiamato)

    Ribadita la funzione di bilanciamento tra esigenze cautelari e misure meno afflittive; nel caso specifico la Corte condivide la valutazione del Tribunale sulla necessità della misura adottata.

  • art. 94 comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale per gli adempimenti successivi alla decisione; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • L'identificazione di un soggetto come mandante può essere ritenuta valida anche su base indiziaria quando intercettazioni, attribuzioni nominali ricorrenti (es. appellativi o diminutivi) e incontri successivi colleghino quella persona alle disposizioni trasferite a terzi.
  • La ricezione della pretesa estorsiva da parte della vittima e la percezione della sua carica intimidatoria possono essere sufficienti a configurare il tentativo di estorsione, anche se il lavoro o l'evento a cui la richiesta era collegata non era ancora iniziato.
  • La qualificazione dell'aggravante mafiosa richiede valutazione del contesto, della finalità (es. tutela del prestigio, controllo territoriale) e della connessione funzionale tra gli attori: non è esclusa se gli elementi soggettivi e relazionali evidenziano un rapporto con una consorteria.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per reati gravi può essere superata solo con elementi concreti e motivati che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la fattibilità di misure meno afflittive; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente.
  • Nel giudizio cautelare il materiale probatorio è valutato con riferimento agli indizi e alla probabilità qualificata di colpevolezza: la contestazione difensiva deve articolare censure specifiche e concrete per incidere sulla motivazione del giudice di merito.

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