Sentenza n. 2826/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- emesso in data 03.02.2026 nei confronti di -OMISSIS- e notificato il 04.02.2026; - di ogni altro atto consequenziale, presupposto, inerente od altrimenti connesso, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile del 3 febbraio 2026, notificato il 4 febbraio 2026, con cui gli era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e il risarcimento dei danni conseguenti. La Questura si è costituita contestando l’infondatezza del ricorso. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto originario di interesse a ricorrere, poiché il ricorrente era già destinatario di un divieto prefettizio di detenzione di armi, emesso il 14 febbraio 2025 e notificato il 24 febbraio 2025, non impugnato e quindi divenuto inoppugnabile. Il testo non riporta specifici vizi di legittimità dedotti contro la revoca, poiché il ricorso è stato definito per una questione preliminare di ammissibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per difetto originario dell’interesse a ricorrere. Il divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., non era stato impugnato ed era pertanto inoppugnabile. Tra tale divieto e la revoca questorile del porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: la revoca costituisce una conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio. Di conseguenza, anche l’eventuale annullamento della revoca non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta, poiché sarebbe comunque rimasto privo del presupposto necessario per ottenere o mantenere la licenza. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in ragione dell’esito meramente processuale.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto prefettizio di detenzione di armi costituisce il presupposto della successiva revoca questorile del porto d’armi.
artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
La revoca questorile della licenza di porto d’armi è conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio di detenzione di armi.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per difetto originario dell’interesse a ricorrere quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio può rilevare d’ufficio un possibile profilo d’inammissibilità e sottoporlo al contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo la discussione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo costituisce conseguenza diretta, immediata e vincolata di un atto presupposto divenuto inoppugnabile, l’impugnazione del solo provvedimento consequenziale è inammissibile per difetto originario di interesse se il suo eventuale annullamento non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. costituisce il presupposto necessario della revoca questorile della licenza di porto d’armi; una volta divenuto inoppugnabile il divieto, la revoca consequenziale non può essere utilmente contestata autonomamente.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere sin dall’instaurazione del giudizio e richiede che l’eventuale accoglimento della domanda possa produrre una concreta utilità giuridica o pratica per il ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →