Cassazione Civile, Ordinanza n. 20237/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato-beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui una donna ha chiesto la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo derivante da due polizze vita sottoscritte da un terzo poi deceduto, nelle quali essa era indicata come beneficiaria 'caso morte'. La compagnia si è costituita chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa dell'esito di altro giudizio di appello pendente a Bologna, promosso dal figlio ed erede del contraente, volto a ottenere la qualificazione delle medesime polizze come prodotti finanziari rientranti nell'asse ereditario. Il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza e disposto la sospensione, ritenendo sussistente un nesso sostanziale e un rischio di contrasto di giudicati, oltre al pericolo di duplici pagamenti per l'assicuratrice. La beneficiaria ha proposto regolamento di competenza con tre motivi: (1) violazione degli artt. 337, comma 2, e 112 c.p.c. per non avere il Tribunale valutato in concreto le ragioni di fondatezza del giudizio pregiudicante; (2) violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. per avere riconosciuto il rapporto di pregiudizialità pur in assenza di identità soggettiva tra i due giudizi, sostenendo che la norma opererebbe solo tra le medesime parti e non nei confronti dei terzi; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. perché la ricorrente, estranea al giudizio pendente a Bologna, non potrebbe subire effetti di giudicato da una causa cui non ha partecipato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha ritenuto assorbiti gli altri due. Ha affermato che la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione che dia conto, in concreto, delle ragioni di opportunità della sospensione e di un giudizio prognostico sulla possibilità di riforma della decisione invocata nel processo pregiudicante. Poiché l'ordinanza del Tribunale di Milano si era limitata a richiamare il rischio di contrasto di giudicati e di duplici pagamenti, senza svolgere tale verifica prognostica, la Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio, assegnando il termine di trenta giorni per la riassunzione. La resistente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di merito semplificato originario relativo alla domanda di pagamento dell'indennizzo
art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 337, comma secondo, c.p.c.
la sospensione facoltativa del processo richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità e un apprezzamento concreto della possibilità di riforma della decisione invocata nel giudizio pregiudicante; non basta il mero richiamo al rischio di contrasto di giudicati
art. 112 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337, comma 2, e 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso come parametro violato per omessa valutazione concreta delle ragioni del giudizio pregiudicante
art. 2909 c.c.
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
richiamato nel ricorso per sostenere che il giudicato formatosi in un giudizio tra altri soggetti non può spiegare effetti nei confronti del terzo estraneo
Massime di principio
- La sospensione facoltativa del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare circostanze di fatto o di diritto che rendano concretamente possibile la riforma della decisione invocata nel processo pregiudicante.
- Ai fini della sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. non è necessaria una motivazione analitica sulla fondatezza dell'impugnazione pendente, ma è indispensabile un giudizio prognostico, anche sintetico, sulla probabilità o almeno sulla possibilità di accoglimento dell'impugnazione.
- Il mero rischio di contrasto di giudicati o di duplici pagamenti, da solo, non sostituisce l'accertamento richiesto per legittimare la sospensione facoltativa del processo.
- Quando il giudice sospende il processo richiamando una sentenza non passata in giudicato, deve verificare in concreto l'opportunità della sospensione e non limitarsi a constatare la connessione sostanziale tra le controversie.
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