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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5332/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare (divieto di dimora o, in subordine, sospensione dall'esercizio della funzione) per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il PM deduceva che il Tribunale del riesame aveva illegittimamente dichiarato inammissibile l'appello nel ritenere che il ricorso contestasse soltanto la questione della gravità indiziaria e non le esigenze cautelari, mentre l'appello devolveva al giudice d'appello la verifica integrale dei presupposti della misura e, qualora venisse riconosciuta la gravità indiziaria, quest'ultimo doveva pronunciarsi anche sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Il principio affermato è che quando il GIP ha deciso sul punto pregiudiziale della gravità indiziaria ma non si è pronunciato sulle esigenze cautelari, l'appello del PM non può essere dichiarato inammissibile per mancata nuova articolazione delle esigenze cautelari: il giudice d'appello deve verificare ex novo la correttezza della decisione del GIP; se ritiene sussistenti i gravi indizi, deve altresì esaminare e decidere sulle esigenze cautelari con i poteri e secondo lo schema motivazionale previsto dall'art. 292 c.p.p. Il ricorso del PM è quindi accolto e il Tribunale dovrà riesaminare la questione conformemente al principio indicato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.p.

    La norma impone che nella richiesta cautelare il PM indichi gli elementi a sostegno sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari; il giudice d'appello, se investito dall'impugnazione del PM, deve considerare gli elementi portati nella richiesta originaria.

  • art. 292 c.p.p.

    Lo schema motivazionale dell'ordinanza 'genetica' cui il giudice d'appello deve attenersi quando adotta la misura: concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura.

  • artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p.

    Insieme delineano i presupposti e le condizioni per l'adozione delle misure cautelari; il giudice d'appello deve verificarne la sussistenza nell'esame ex novo della vicenda cautelare.

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'appello del Pubblico Ministero contro i provvedimenti cautelari del GIP; la Corte ricorda che tale impugnazione devolve al tribunale la verifica integrale dei presupposti per la misura.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla competenza del Tribunale per il nuovo giudizio a seguito di annullamento e rinvio.

  • art. 314 c.p.p.

    Richiamata nelle argomentazioni giurisprudenziali: principio che il PM non può avere un interesse contrario a quello dell'indagato rispetto alla riparazione dell'ingiusta detenzione; ciò incide sulla necessità di dimostrare un interesse concreto all'impugnazione cautelare.

Massime di principio

  • Se il GIP rigetta la richiesta cautelare limitandosi a escludere la gravità indiziaria senza pronunciarsi sulle esigenze cautelari, l'appello del Pubblico Ministero non può essere dichiarato inammissibile per mancata nuova motivazione sulle esigenze cautelari: il giudice d'appello deve valutare ex novo i gravi indizi e, se li ritiene sussistenti, esaminare anche le esigenze cautelari.
  • Il Pubblico Ministero, in linea generale, dovrebbe indicare nella richiesta originaria gli elementi a sostegno sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari (art. 291 c.p.p.); tuttavia, non è sempre necessario che ripeta nell'appello le stesse argomentazioni sulle esigenze se il primo giudice non si è pronunciato su di esse.
  • Se il GIP ha espressamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione del PM deve articolare censure specifiche su entrambi i presupposti per dimostrare un interesse attuale all'adozione o al ripristino della misura.
  • Il Tribunale dell'appello ha poteri di verifica integrale e di riesame ex novo della vicenda cautelare (inclusi i requisiti di concretezza, attualità, adeguatezza e proporzionalità), e se accoglie l'appello deve motivare la misura secondo lo schema dell'art. 292 c.p.p.
  • Circostanze sopravvenute che incidono sulle esigenze cautelari (es. cessazione dal servizio dell'indagato) possono essere rilevanti nella valutazione della necessità di una misura e devono essere valutate dal giudice nel nuovo esame.

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