Cassazione Penale, Sentenza n. 3729/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento aggravato deducendo: (1) nullità del giudizio di appello per omesso avviso dell'udienza, essendo il decreto di citazione notificato con indicazione della data 13/12/2019 mentre il giudizio si è celebrato il 13/02/2019 (violazione artt. 178,179 cod.proc.pen.); (2) nullità del decreto di citazione in primo grado perché notificato al difensore d'ufficio e non al domicilio eletto; (3) vizio di motivazione nella conferma della responsabilità; (4) vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica del decreto di citazione recante data diversa rispetto a quella in cui effettivamente si è celebrata l'udienza ha configurato omesso avviso dell'udienza e nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod.proc.pen. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod.proc.pen., perché il reato si era estinto per prescrizione (calcolata in base alla data del fatto 27/12/2011, agli atti interruttivi e applicando gli artt. 157 e 161 cod.pen.), con estinzione operante il 27/06/2019. Decisione resa il 29/10/2021.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di corretta comunicazione/avviso dell'udienza all'imputato e al difensore; una notifica che indica una data diversa rispetto a quella in cui il processo è effettivamente celebrato configura omesso avviso e nullità assoluta.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Elenca le ipotesi di nullità assoluta di ordine generale, tra cui rientra l'omesso avviso dell'udienza; tale nullità vige indipendentemente dall'esistenza di pregiudizio.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza senza rinvio quando il reato è estinto, ad esempio per prescrizione, evitando così il rinvio del processo.
art. 157 cod. pen.
Norma che disciplina la prescrizione del reato in relazione alla pena edittale, rilevante per il calcolo del termine prescrizionale.
art. 161 cod. pen.
Stabilisce gli effetti delle interruzioni sulla prescrizione e come calcolare i termini; applicata per determinare la data di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione deve indicare correttamente la data dell'udienza: una discrepanza rilevante che comporti che l'imputato non abbia avuto il tempestivo avviso costituisce omesso avviso e nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen.
- Se la Corte di legittimità accerta una nullità assoluta procedurale rilevante e il reato è nel frattempo estinto per prescrizione, può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod.proc.pen.
- Gli altri vizi di merito (vizi di motivazione sulla responsabilità o sulle attenuanti) possono risultare assorbiti se il Collegio riconosce una nullità decisiva sul piano processuale.
- È importante verificare sempre il corretto destinatario della notifica (domicilio eletto vs. difensore d'ufficio): notifiche effettuate irregolarmente possono costituire motivo di nullità se impediscono la conoscenza dell'atto.
- In casi analoghi conviene documentare tempi e modalità delle notifiche (PEC, date, contenuti) e calcolare con precisione i termini di prescrizione tenendo conto di interruzioni, poiché l'eventuale estinzione del reato per prescrizione può rendere inutile il rinvio del giudizio.
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