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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15080/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro una cartella di pagamento relativa a IRAP per l'anno d'imposta 2011. In cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 111 Cost. e 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, assumendo la nullità della notifica della cartella eseguita via PEC prima del 1° giugno 2016.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata si esauriva in affermazioni apodittiche e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; ha quindi qualificato la decisione come affetta da motivazione apparente, vizio che integra nullità della sentenza perché sotto il minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione in termini di motivazione apparente o assenza del minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro del secondo motivo, rimasto assorbito

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    richiede che la sentenza tributaria contenga esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di validità della notifica della cartella di pagamento via PEC

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    utilizzato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il rito camerale non partecipato

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando sia meramente assertiva o apodittica e non consenta di comprendere il ragionamento decisorio, lasciando all'interprete il compito di colmarne le lacune con congetture.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per nullità della sentenza d'appello dovuta a motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'esame del merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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