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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21102/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia trae origine dalla caduta di una persona su una buca presente sulla strada nel territorio comunale, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni quantificati in oltre cinquemila euro nei confronti del Comune. In primo grado il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore, compensando le spese. In appello, la parte attrice ha chiesto non solo la riforma della declinatoria di competenza, ma anche la decisione nel merito della domanda risarcitoria. Il Tribunale ha rigettato l’appello senza esaminare il merito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) nullità della sentenza e violazione di norme processuali per non avere il Tribunale deciso il merito dopo aver respinto il motivo sull’incompetenza; 2) omessa pronuncia nel merito in violazione dell’art. 112 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 14 e 38 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la competenza del Giudice di pace non fosse stata contestata e che la domanda fosse stata contenuta nei limiti di competenza; 4) nullità della sentenza per mancato esame delle ulteriori ragioni di appello e delle prove; 5) censura sulla condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, in caso di impugnazione della sentenza del Giudice di pace che declina la competenza, il Tribunale investito dell’appello deve comunque decidere anche il merito della controversia, sia quando confermi sia quando riformi la declinatoria, non essendo configurabile la rimessione della causa al primo giudice nelle ipotesi esaminate. I restanti motivi sono stati assorbiti; il quinto è stato qualificato come non motivo, perché il contributo unificato discende ope legis dall’esito dell’impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà esaminare nel merito la domanda risarcitoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il punto decisivo è che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dell’azione risarcitoria invece di limitarsi a confermare la declinatoria di competenza.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla competenza del Giudice di pace e sull’effetto devolutivo dell’appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia sul merito e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la domanda fosse entro i limiti di competenza del Giudice di pace

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla competenza e alla sua eventuale contestazione

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere la rimessione al primo giudice nelle ipotesi considerate

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la tassatività delle ipotesi di rimessione e l’obbligo del giudice d’appello di decidere il merito

  • art. 360, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come conseguenza legale dell’esito sfavorevole dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel motivo relativo all’ulteriore contributo unificato

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come norma collegata alla rinnovazione degli atti in appello

  • art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato per evidenziare la riduzione delle ipotesi di rimessione al primo giudice

Massime di principio

  • Quando avverso la sentenza del Giudice di pace che declina la competenza viene proposto appello contestando tale declinatoria, il tribunale investito dell’impugnazione deve comunque esaminare e decidere anche il merito della controversia, indipendentemente dall’esito del motivo sulla competenza.
  • La conferma o la riforma della declinatoria di competenza non consente, nelle ipotesi esaminate, la rimessione della causa al primo giudice, poiché le ipotesi di regressione del processo sono tassative e vanno interpretate restrittivamente.
  • Il sistema processuale è orientato a favorire la decisione di merito nel maggior numero possibile di casi, mediante la prosecuzione del giudizio d’appello con eventuale rinnovazione delle attività processuali necessarie, piuttosto che tramite regressione al primo grado.
  • La condanna all’ulteriore contributo unificato è una conseguenza legale dell’esito dell’impugnazione e non integra un motivo autonomo di censura contro la decisione, quando l’impugnazione è rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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