Sentenza n. 12819/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per il valore complessivo di euro 1.000,00, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché al pagamento delle spese di giudizio. È stata dedotta l’inerzia dell’Amministrazione e sono state richieste l’esecuzione del giudicato, la corresponsione degli interessi e della rivalutazione, il pagamento delle spese liquidate nel giudizio presupposto, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., gli accessori maturati dopo il passaggio in giudicato, il rimborso del contributo unificato e delle spese del giudizio di ottemperanza, nonché la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero si è costituito senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che, quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo e si limita all’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del giudicato, senza consentire integrazioni o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In base all’art. 112, comma 3, c.p.a., è stata tuttavia ritenuta ammissibile la condanna al pagamento degli accessori maturati dopo il passaggio in giudicato. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’adempimento, il giudice ha condannato l’Amministrazione ad attribuire la Carta elettronica per l’importo nominale di euro 1.000,00, oltre agli interessi legali già riconosciuti dalla sentenza ottemperanda dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché alla rivalutazione dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché i relativi presupposti non erano ancora ritenuti sussistenti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La norma fonda l’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
Consente al giudice dell’ottemperanza di pronunciarsi anche sulla condanna al pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché sui danni connessi alla mancata o inesatta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata nella fase considerata, poiché il giudice ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 1284, comma 1, codice civile
Gli interessi legali ordinari già riconosciuti dalla sentenza ottemperanda non possono essere nuovamente liquidati come accessori maturati dopo il passaggio in giudicato; in sede di ottemperanza è stata riconosciuta la rivalutazione dal passaggio in giudicato fino al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha carattere meramente esecutivo e riguarda l’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del giudicato, senza possibilità di introdurre nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando l’amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione idonei a dimostrare l’esecuzione del giudicato, l’allegazione del creditore relativa all’inadempimento, adeguatamente formulata, è sufficiente a fondare l’accertamento dell’inottemperanza secondo le regole sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può condannare l’amministrazione al pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, anche in unico grado, purché tali accessori non siano già stati riconosciuti dal titolo esecutivo per il medesimo periodo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, anche sostituendosi all’amministrazione o superando il dissenso di altre amministrazioni, in caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata nella fase iniziale dell’ottemperanza quando non siano ancora maturati i presupposti derivanti dall’inutile decorso del termine assegnato dal giudice, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inadempimento.
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